Riclassificazione INPS non retroattiva salvo dichiarazioni datoriali inesatte (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 824 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La regola generale posta dall’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995 è che i provvedimenti dell’INPS di variazione della classificazione ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989 non hanno efficacia retroattiva e producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione. Tale regola opera anche quando la riclassificazione sia disposta d’ufficio dall’Istituto in caso di omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell’attività. La retroattività è limitata, secondo la lettera della norma, alla sola ipotesi di inquadramento iniziale errato perché determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro. La ratio della disposizione risiede nell’esigenza di certezza del rapporto contributivo, con ripercussioni sul bilancio dell’Istituto e sulle posizioni previdenziali dei lavoratori.
Il Fatto
La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il diritto della lavoratrice all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza anche per le giornate di lavoro svolte nell’anno 2012 alle dipendenze di una società agricola, condannando l’INPS a corrispondere l’indennità di disoccupazione per quell’annualità e gli accessori di legge.
Il giudice di appello ha ritenuto che la riclassificazione operata dall’INPS con verbale di accertamento, con cui la società datrice è stata ascritta al settore industriale e non più a quello agricolo, non potesse avere effetto retroattivo e non pregiudicasse quindi la posizione previdenziale della lavoratrice per le giornate effettuate prima della riclassificazione. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, articolando due motivi; la lavoratrice ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Istituto deduceva la nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale motivato con semplice rinvio a precedente conforme del medesimo ufficio. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la sentenza impugnata non si limita al richiamo di una fattispecie sovrapponibile, ma esterna proprie ragioni di fatto e di diritto sulle quali fonda la decisione. Per aversi il vizio di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e art. 111 Cost. la pronuncia deve essere obiettivamente carente nell’indicazione del criterio logico seguito, ciò che non ricorre nel caso esaminato.
Con il secondo motivo l’INPS denunciava la violazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge n. 352 del 1978 e dell’art. 44-bis del d.l. n. 69 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, sostenendo che anche l’ipotesi di accertamento ispettivo per omessa comunicazione della prevalenza dell’attività industriale su quella agricola andasse ricondotta alla retroattività voluta dalla norma.
La Corte ha richiamato l’orientamento costante di legittimità, cui ha dato continuità, superando il precedente di segno diverso Cass. n. 8558 del 2014. Secondo tale indirizzo la regola generale è quella dell’efficacia ex nunc dei provvedimenti di variazione della classificazione, con effetti dal periodo di paga in corso alla notifica. La retroattività resta confinata alla sola ipotesi di inquadramento iniziale errato per inesatte dichiarazioni datoriali.
La lettura accolta si giustifica alla luce della ratio della norma, tesa a favorire la certezza del rapporto contributivo, e della necessità di controbilanciare la retrodatazione con l’esigenza dell’impresa di non essere soggetta a obbligazioni per periodi ormai passati. Nel caso concreto la Corte d’appello, con accertamento di fatto non sindacabile se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., aveva escluso che la società avesse comunicato dichiarazioni non veritiere all’INPS.
Ne consegue che la variazione operata dall’Istituto ha effetto ex nunc e non incide sull’attività lavorativa svolta in precedenza. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’INPS alle spese e con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 in ordine al contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.