Giudicato, questioni precluse e retribuzione globale di fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14098 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esecuzione del giudicato, che si atteggia come un giudizio “chiuso”, non consente di rimettere in discussione questioni già decise in modo definitivo, come quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta dopo il licenziamento illegittimo. In materia di calcolo della retribuzione globale di fatto, la stessa deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare, includendo i compensi continuativi collegati alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento; le buste paga non costituiscono prova legale e la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.
Il Fatto
A seguito della declaratoria di illegittimità di un licenziamento, la società era stata condannata alla reintegra e al risarcimento del danno. Sulla base di tale pronuncia, il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme a titolo di t.f.r. e indennità sostitutiva della reintegra. La società, opponendosi, aveva eccepito che il rapporto si fosse comunque risolto per effetto di un successivo recesso per raggiunti limiti di età. La Corte d’appello di Roma aveva riformato la decisione di primo grado solo in punto di quantum, confermandola nel resto.
La Motivazione della Corte
Con riferimento al ricorso principale, la S.C. ha rigettato il motivo con cui la società lamentava la violazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., in relazione all’art. 2909 c.c. La società assumeva che la questione della cessazione del rapporto per intervenuto pensionamento fosse un fatto sopravvenuto, non dedotto né deducibile nel giudizio di rinvio, e quindi azionabile in separata sede di opposizione. La Corte ha viceversa chiarito che il carattere “chiuso” del giudizio di rinvio trova deroga solo quando fatti sopravvenuti o la sentenza di cassazione abbiano modificato la materia del contendere. Nel caso di specie, la questione dell’avvenuta risoluzione del rapporto risultava già proposta nel giudizio di rinvio e specificamente disattesa, con conseguente formazione del giudicato sul punto.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha esaminato i motivi afferenti al calcolo della retribuzione globale di fatto. Ha ribadito il principio per cui il convenuto ha l’onere di contestare specificamente i conteggi, ma ha distinto tale onere dalla contestazione sull’an delle singole voci, che nel caso di specie era stata puntualmente effettuata. L’indagine sulla computabilità delle voci, quale quella relativa all’Accordo sport o al lavoro straordinario, integra un accertamento fattuale rimesso al giudice di merito, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità.
La Corte ha infine disatteso la tesi del valore di prova legale delle buste paga, richiamando un indirizzo consolidato, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo agli interessi per difetto di specificità. Il rigetto di entrambi i ricorsi ha comportato la compensazione delle spese e l’enunciazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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