Sgravio della cartella non estingue la pretesa impositiva (Cass. civ. Sez. V n. 892 del 14.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Lo sgravio della cartella di pagamento disposto in provvisoria ottemperanza della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, in quanto di regola funzionale solo ad evitare un aggravamento delle spese processuali, produce effetti limitati alla cartella stessa e non estingue la pretesa impositiva relativa all’atto prodromico, ove questo non sia stato annullato in autotutela. Ne consegue che il giudice di merito non può estendere gli effetti dello sgravio al giudizio avente ad oggetto il diniego di autotutela. In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul diniego di annullamento in autotutela di un atto divenuto definitivo è limitato all’accertamento di ragioni di rilevante interesse generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, originarie o sopravvenute, dovendosi escludere l’impugnazione proposta dal contribuente che contesti vizi dell’atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento emessa per il recupero dell’Iva relativa al 2007, a seguito di controllo automatizzato, nei confronti di una società fallita e del suo curatore, quale coobbligato in solido. La cartella veniva impugnata e, in primo grado, l’impugnazione era accolta per difetto di motivazione.
Nel 2012 l’Amministrazione emetteva, per la medesima pretesa, un avviso di accertamento, non impugnato e divenuto definitivo. Avverso il diniego di autotutela opposto all’istanza di annullamento di tale atto, il fallimento proponeva autonoma impugnazione. I due giudizi di appello venivano riuniti: il primo era dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere a seguito dello sgravio della cartella; il secondo era accolto, con riforma della decisione di primo grado. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto due questioni preliminari. Il ricorso non risulta notificato all’agente della riscossione né agli eredi del curatore, deceduto nel corso del giudizio di appello. Tale omissione non inficia però la validità del giudizio di legittimità, perché costoro erano parti solo del giudizio relativo alla cartella, definito con la cessazione della materia del contendere e non investito dal ricorso.
Parimenti irrilevante è la chiusura del fallimento, dedotta nella memoria del controricorrente. Nel giudizio di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione gli artt. 299 e 300 cod. proc. civ., sicché non è consentito il deposito, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., di documenti attestanti la chiusura del fallimento. La Corte richiama sul punto Cass. n. 25603/2018 e Cass. n. 4514/2019.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Lo sgravio della cartella disposto in provvisoria ottemperanza — comportamento che può fondarsi anche sulla mera volontà di evitare ulteriori spese di precetto — non produce di per sé alcun effetto sull’atto prodromico non annullato in autotutela, come affermato da Cass. n. 24064/2012 e Cass. n. 21590/2015. Lo sgravio della sola cartella produce dunque effetti limitati ad essa. Ha quindi errato la C.t.r. nell’estendere tali effetti al giudizio sul diniego di autotutela, poiché l’annullamento d’ufficio non ha riguardato gli atti prodromici né il merito della pretesa impositiva, e la sentenza impugnata non chiarisce perché l’annullamento della cartella avrebbe comportato l’abbandono della pretesa.
Il secondo motivo è connesso al primo. La C.t.r., ritenendo che lo sgravio incidesse sul diniego, non ha esaminato i motivi di impugnazione di tale provvedimento. Il diniego di autotutela è impugnabile non per ragioni individuali, al fine di sopperire alla mancata impugnazione dell’atto ormai definitivo, bensì per ragioni di interesse generale. Il sindacato del giudice è limitato all’accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale alla rimozione dell’atto, dovendosi escludere l’impugnazione fondata su un interesse proprio ed esclusivo del contribuente (Cass. n. 7318/2022).
La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di Genova, in diversa composizione, per l’ulteriore esame dell’appello e per il regolamento delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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