Inerenza dei costi e onere della prova nel lavoro autonomo (Cass. civ. Sez. V n. 985 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel reddito di lavoro autonomo la deducibilità dei costi è subordinata alla loro inerenza all’attività professionale, il cui onere probatorio grava sul contribuente, non potendosi ritenere sufficiente la mera libertà organizzativa dello studio. Il vizio di difetto assoluto di motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ., è configurabile nei soli casi di mancanza grafica e materiale dei motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione perplessa, restando esclusa ogni rilevanza della mera insufficienza. Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 non si applica agli accertamenti fondati su controlli eseguiti nella sede dell’Ufficio, in assenza di accessi o ispezioni. La disciplina delle minusvalenze da estromissione di beni mobili strumentali, introdotta dall’art. 54, comma 1-bis, d.P.R. n. 917/1986, opera solo per i beni acquisiti dopo il 4 luglio 2006, in applicazione dei principi di irretroattività e tutela dell’affidamento.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate rettificava, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973, il reddito di lavoro autonomo dichiarato da un professionista per l’anno 2008, disconoscendo numerosi costi ritenuti non giustificati o non inerenti. Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo accoglieva annullando l’avviso di accertamento.

La Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma, riconosceva la legittimità di una parte soltanto dei costi dedotti, con compensazione delle spese. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Ufficio resisteva e proponeva ricorso incidentale, articolato in tre motivi, incentrati sull’inerenza dei costi e sull’onere probatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo con cui il contribuente denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione. Richiamando la riformulazione dell’art. 360, comma 1, num. 5), cod. proc. civ., la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è circoscritto al c.d. minimo costituzionale: è censurabile solo la motivazione graficamente assente, apparente, perplessa o affetta da contrasto irriducibile, non la sua mera insufficienza o contraddittorietà. Nel caso concreto la Commissione regionale aveva esaminato analiticamente le singole voci di costo, indicando quali fossero deducibili e quali correttamente recuperate; il motivo è quindi infondato.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, la Corte esclude l’omessa pronuncia osservando che la decisione implicita di rigetto è configurabile quando il giudice del merito entri nel merito delle censure. Nel merito, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni non determina la nullità dell’atto per i tributi non armonizzati e per gli accertamenti che non seguono ad accessi o ispezioni. Il controllo “a tavolino” non è assimilabile a quello eseguito presso la sede del contribuente, sicché non sussiste alcun obbligo di contraddittorio preventivo.

Sul terzo motivo del ricorso principale, la Corte distingue tra le diverse voci di costo. Per le spese di ristrutturazione dello studio, l’Ufficio non ne aveva negato la deducibilità, ma aveva contestato l’imputazione integrale in un solo periodo, in violazione dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 917/1986, che impone l’ammortamento in quote costanti; la decisione regionale è quindi confermata. Inammissibile per difetto di interesse è invece la censura sulle utenze, essendo stata sul punto rigettata l’impugnazione dell’Ufficio. Infondate le doglianze su altre voci, mentre è fondata quella sui costi di cancelleria, di cui va riconosciuta l’inerenza.

Passando al ricorso incidentale, la Corte ne accoglie integralmente i motivi. La Commissione regionale aveva confermato la deducibilità di costi per beni (televisori, impianti, telefoni cellulari) senza valutare l’inerenza all’attività, sul presupposto della libertà organizzativa dello studio: ma l’onere della prova grava sul contribuente. Analogamente, esclusa la natura di oggetti d’arte dei quadri acquistati, il giudice del merito ha dato per scontata l’inerenza senza verificarla. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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