Compensazione impropria rilevabile d’ufficio anche in appello (Cass. civ. Sez. II n. 1060 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal curatore fallimentare per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento: l’eccezione è diretta a neutralizzare la domanda attrice e non è soggetta al rito speciale di accertamento del passivo di cui agli artt. 93 e ss. legge fall. La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale non dipende dal titolo posto a fondamento della difesa, ma dal petitum processuale, cioè dal risultato che il convenuto intende ottenere, limitato, nell’eccezione, al rigetto della domanda. Quando i contrapposti debiti e crediti originano da un unico rapporto, la compensazione impropria si sostanzia in un mero accertamento di dare e avere, che il giudice può compiere d’ufficio, senza necessità di eccezione di parte o domanda riconvenzionale, e senza le preclusioni processuali proprie della compensazione in senso tecnico.
Il Fatto
Due società commissionarono a una terza la realizzazione di strutture prefabbricate per un corrispettivo pattuito. Assumendo l’inadempimento della committente, ne chiesero la condanna alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno. La convenuta si difese e propose domanda riconvenzionale per il corrispettivo residuo.
Nelle more fu dichiarato il fallimento della società convenuta e il processo venne riassunto dalla curatela. Il Tribunale dichiarò improcedibili le domande delle committenti, trattandosi di pretese creditorie da far valere in sede di accertamento del passivo, e accolse la riconvenzionale. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione, escludendo la proponibilità dell’eccezione di compensazione e qualificando come domanda nuova quella formulata in appello. La soccombente ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo processuale preliminare: il fallimento di una parte nel giudizio di legittimità non ne determina l’interruzione, perché il procedimento è dominato dall’impulso d’ufficio e non vi è onere di riassunzione; resta salva la facoltà del curatore di intervenire nei limiti delle residue facoltà difensive.
Sul primo motivo la Corte dà continuità all’orientamento consolidato: nel giudizio promosso dal curatore il convenuto può eccepire in compensazione il proprio controcredito verso il fallimento. Il rito speciale per l’accertamento del passivo opera solo per la domanda riconvenzionale volta a una pronuncia autonoma idonea al giudicato, non per l’eccezione riconvenzionale, che mira esclusivamente al rigetto, totale o parziale, della domanda attrice.
La sentenza impugnata ha errato anche sulla qualificazione della pretesa. La distinzione tra domanda ed eccezione non dipende dal titolo invocato, ma dal risultato processuale perseguito: se il convenuto si limita a chiedere la reiezione della domanda avversaria, la difesa è eccezione e non incontra le preclusioni proprie della domanda riconvenzionale. Il mero ampliamento del tema decidendum mediante eccezioni è consentito, purché fondato su fatti o rapporti idonei a estinguere o modificare i diritti fatti valere dall’attore.
Quanto alla natura della compensazione, la Corte ribadisce che, quando i contrapposti debiti e crediti traggono origine da un unico rapporto, non si configura una compensazione “propria”, ma un semplice accertamento di dare e avere con elisione automatica fino alla reciproca concorrenza. A tale accertamento il giudice può procedere d’ufficio, anche in appello, senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale, purché si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio.
Il primo motivo è pertanto fondato e la sentenza va cassata con rinvio. Il secondo motivo, con cui si censurava l’apprezzamento delle prove e l’omessa ammissione di consulenza tecnica, è dichiarato inammissibile: la ricorrente mira a una rivalutazione del merito preclusa in sede di legittimità; in presenza di doppia conforme non sono indicate ragioni di fatto diverse tra i due gradi; l’evocazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e delle norme costituzionali non consente di sindacare l’apprezzamento probatorio né di prospettare direttamente il contrasto con i parametri costituzionali.
Nota della Redazione
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