Conferma d’ordine del mediatore e perfezionamento del contratto tra parti lontane (Cass. civ. Sez. II n. 15095 del 05.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La conferma d’ordine sottoscritta dal mediatore e inviata alle parti ai sensi dell’art. 1760, n. 3, cod. civ. costituisce atto ricognitivo del contratto già stipulato verbalmente con la sua interposizione, non già accettazione ex art. 1326 cod. civ., con la conseguenza che l’eventuale revoca della proposta è irrilevante se successiva al perfezionamento dell’accordo. Allorché il contratto non richieda la forma scritta ad substantiam, la sottoscrizione della conferma da parte del contraente destinatario assume il valore di accettazione del suo contenuto e di prova scritta del negozio e di tutte le sue clausole, compresa la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, che non necessita di autonoma approvazione specifica. Gli usi negoziali richiamati dal documento operano in funzione integrativa e interpretativa della volontà delle parti ex art. 1340 cod. civ., obbligandole anche se ignorati e prevalendo sulle norme dispositive di legge, senza che la loro applicazione possa essere censurata in sede di legittimità quando il giudice di merito ne abbia dato motivazione adeguata.
Il Fatto
Una società agricola e i suoi soci convenivano davanti al Tribunale di Milano la controparte commerciale proponendo opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso in forza di un lodo arbitrale irrituale. Il lodo aveva pronunciato la risoluzione di un contratto di vendita di mais, concluso con l’interposizione di un mediatore, condannando la venditrice al pagamento di una penale contrattuale.
Gli opponenti eccepivano l’inesistenza del contratto e della clausola compromissoria, l’invalidità della clausola arbitrale per difetto di forma scritta, la revoca della proposta intervenuta prima dell’accettazione nonché l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e l’errore nella quantificazione della penale. L’opposizione veniva rigettata in primo grado e l’appello confermato dalla Corte d’appello di Milano, con la sentenza impugnata per cassazione con diciotto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la fattispecie escludendo l’applicazione dell’art. 1326 cod. civ. sul contratto concluso tra persone lontane. La conferma d’ordine rilasciata dal mediatore e sottoscritta dalle parti non integra una proposta seguita da accettazione, ma ricalca un diverso schema negoziale: essa è atto ricognitivo e confermativo di una pattuizione verbale già intervenuta tramite il mediatore, che ne sintetizza i termini essenziali in adempimento del dovere previsto dall’art. 1760, n. 3, cod. civ.
Poiché il contratto, avente ad oggetto beni mobili individuati solo nel genere, non esigeva la forma scritta ad substantiam, la sottoscrizione della conferma assume efficacia di prova scritta del negozio e di tutte le sue clausole. La venditrice, anziché manifestare il dissenso rispetto alle condizioni ivi riepilogate, aveva sottoscritto il documento e lo aveva trasmesso al mediatore; non assume rilievo la mera svista della sottoscrizione apposta nello spazio riservato alla controparte. La revoca del 17 luglio 2012 intervenne dunque quando il contratto era già perfezionato.
La Corte conferma la validità del richiamo agli usi negoziali della piazza di conclusione dell’operazione commerciale. Il modello “103 Ager” evocato sotto la voce condizioni generali richiamava le condizioni unificate dell’Associazione granaria emiliano-romagnola e, tramite esse, il regolamento della Borsa Merci di Bologna. Tali usi operano integrando o interpretando la volontà dei contraenti e prevalgono sulle norme dispositive di legge, non essendo censurabile in legittimità l’indagine compiuta dal giudice di merito.
Quanto alla clausola compromissoria per arbitrato irrituale, essa rispetta il requisito della forma scritta pur se contenuta in un documento sottoscritto dalla sola venditrice e inviato al mediatore, poiché la volontà negoziale può realizzarsi anche mediante scambio di missive. La clausola non richiede inoltre approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 cod. civ., prevista solo per l’arbitrato rituale. La domanda di risarcimento da inadempimento rientra nell’ambito della clausola che devolve agli arbitri le controversie sull’interpretazione, conclusione e risoluzione del contratto.
Infine, la Corte dichiara inammissibili le censure sulla violazione del contraddittorio nel procedimento arbitrale e sull’errore nella quantificazione della penale: la prima rileva solo ai fini dell’impugnazione del lodo ex art. 1429 cod. civ. come errore che abbia inficiato la volontà contrattuale degli arbitri, la seconda attiene a regole di ermeneutica o a errori di giudizio non sindacabili. La deduzione dell’impossibilità sopravvenuta è tardiva rispetto al termine fissato dalle condizioni regolamentari. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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