Accertamento bancario e prova dei singoli movimenti: onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 1143 del 16.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti bancari fondati sugli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova specifica e analiticamente riferita a ciascuna movimentazione contestata, non essendo sufficiente una giustificazione generica o complessiva. La documentazione prodotta dal contribuente solo nel giudizio tributario, e non esibita in sede amministrativa, non è per ciò solo inutilizzabile: il giudice di merito può valutarla e ritenerla comunque inidonea a giustificare le operazioni contestate. L’omessa pronuncia su un’eccezione è censurabile solo se il giudice non abbia implicitamente deciso la questione. La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in cassazione per difetto di motivazione.
Il Fatto
La controversia riguarda un avviso di accertamento notificato a un contribuente, medico convenzionato con il S.S.N., per II.DD. e IVA relativamente all’anno di imposta 2010. L’Amministrazione finanziaria, all’esito di indagini su conti bancari, rilevava movimentazioni per complessivi euro 155.000,00 e euro 420.000,00, ricevute da due cooperative con causali riferite all’acquisto di terreni, operazioni che l’Ufficio riteneva oggettivamente inesistenti.
Il contribuente non si presentava al contraddittorio preventivo né giustificava le movimentazioni. Venivano emessi tre avvisi di accertamento, uno per ciascuna annualità. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per il 2010, ritenendo giustificate le movimentazioni. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava la decisione, escludendo che il contribuente avesse offerto la prova specifica richiesta. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, con i quali il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio e non esibita in sede amministrativa. I motivi sono dichiarati inammissibili, perché non colgono la ratio decidendi: la CTR ha implicitamente ritenuto utilizzabile la documentazione, valutandola e reputandola non adeguata alla giustificazione delle movimentazioni.
Il quarto motivo, relativo al giudicato interno ed esterno, è parimenti inammissibile. Quanto al giudicato interno, il ricorso non riproduce l’atto di appello dell’Agenzia, impedendo la verifica della decisività della censura. Quanto al giudicato esterno, la doglianza è contraddittoria e mancano comunque le condizioni per ritenere operante l’effetto dell’art. 2909 cod. civ., poiché gli accertamenti bancari possono condurre a risultati divergenti a seconda dell’annualità e i singoli movimenti possono trovare giustificazione caso per caso.
Il quinto motivo, che lamentava l’omesso esame dell’effettività del contratto preliminare, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La CTR non ha escluso l’esistenza del contratto, ma dell’intera operazione economica, evidenziando che le movimentazioni non offrono riscontri circa la sua effettività.
Il sesto motivo, rubricato “spese di lite”, è inammissibile per tecnica di formulazione e perché diretto a ottenere una sostituzione della decisione di merito. La Corte ribadisce che il giudizio di cassazione è a critica vincolata e che la facoltà di disporre la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, non censurabile in cassazione neppure per mancanza di motivazione. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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