Autotutela parziale e accettazione del residuo: carenza di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 19035 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso adottata in autotutela non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una revoca parziale di quella precedente, sicché permane l’interesse dell’Amministrazione a vedere riconosciuto il proprio credito e quello del contribuente a negare la pretesa. Ove all’annullamento parziale in autotutela segua l’espressa accettazione del residuo rilievo da parte del contribuente, non si determina la cessazione della materia del contendere, ma una sopravvenuta carenza di interesse ad agire in relazione al residuo oggetto del giudizio. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La regola della soccombenza virtuale, con eventuale condanna dell’Amministrazione alle spese, resta confinata all’ipotesi di annullamento integrale dell’atto in autotutela.
Il Fatto
Una società, già attiva nella distribuzione commerciale e poi posta in liquidazione, riceveva dall’Amministrazione finanziaria un avviso di accertamento ai fini IRPEG, IRAP e IVA, con rettifica della dichiarazione per indeducibilità di spese e contestazioni in materia di imposta sul valore aggiunto, oltre alla sanzione per omessa autofatturazione di prestazioni.
Dopo un percorso giudiziario articolato, che vedeva l’accoglimento parziale del ricorso in primo grado, la conferma in appello e un primo giudizio di legittimità con rinvio, la società riassumeva il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale, che respingeva le sue ragioni. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sull’omessa applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte nel precedente giudizio e sull’omesso esame di un fatto decisivo. Nelle more, l’Ufficio adottava un provvedimento di autotutela parziale, riducendo drasticamente la pretesa IVA, e la contribuente depositava memoria accettando il residuo rilievo.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi di ricorso lamentavano, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per error in procedendo: il giudice del rinvio avrebbe omesso di applicare il principio di diritto enunciato dalla Corte nel 2016, secondo cui il riconoscimento del regime di esenzione IVA per le cessioni verso la Repubblica di San Marino, di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 633/1972, è subordinato all’apposizione della marca e del bollo a secco dell’Ufficio tributario sammarinese sulla fattura restituita dal cessionario. Il terzo motivo denunciava, ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito proprio dalla presenza di tali apposizioni sulle fatture contestate.
La Corte ha però rilevato che, in data successiva, la contribuente aveva depositato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere, a seguito del provvedimento di autotutela parziale con cui l’Ufficio aveva ridotto la pretesa fiscale IVA, dichiarando di accettare il residuo rilievo e chiedendo la condanna dell’Amministrazione alle spese dell’intero giudizio.
Il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 18625 del 07/09/2020; Cass., sez. 5, Ordinanza n. 10947 del 2024), secondo cui la modificazione in diminuzione dell’originario avviso non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente, con la conseguente permanenza dell’interesse delle parti e l’obbligo del giudice di pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale.
Nella specie, però, all’annullamento parziale in autotutela si è aggiunta l’espressa accettazione del residuo rilievo da parte della contribuente. Tale condotta non determina la cessazione della materia del contendere, ma una sopravvenuta carenza di interesse ad agire con riguardo al residuo oggetto del giudizio. Ne è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sul regolamento delle spese, la Corte ha precisato di non versarsi nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere per annullamento integrale dell’atto in autotutela, cui si collega la regola della soccombenza virtuale (Cass., sez. 5, n. 3306 del 2025), bensì di sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente, ravvisando giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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