Giudicato interno su autonoma ratio decidendi e inammissibilità dei ricorsi (Cass. civ. Sez. V n. 1187 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ove la sentenza di primo grado fondi l’accoglimento su autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere il dispositivo, la mancata impugnazione di una di esse determina la formazione del giudicato interno su quel capo, che rende inammissibile l’appello e ogni successiva doglianza, compresa quella relativa al riparto di giurisdizione. L’atto di intervento in appello dell’ente impositore non ha natura impugnatoria e non può ampliare l’oggetto del giudizio, con violazione del contraddittorio e del doppio grado. La mancata valutazione di un documento prodotto in secondo grado integra un apprezzamento sul compendio probatorio, non censurabile ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., che sanziona la sola omissione di un fatto storico decisivo.

Il Fatto

Il contribuente, venuto a conoscenza di una cartella di pagamento che assumeva non notificatagli, proponeva ricorso lamentando l’assenza di notifica dell’atto impositivo presupposto e la mancata indicazione del responsabile del procedimento. Il giudice di primo grado accoglieva le ragioni del contribuente, ritenendo non provata la preventiva notificazione dell’avviso di accertamento e affermando l’assenza di litisconsorzio necessario tra l’incaricato della riscossione e l’amministrazione finanziaria.

L’incaricato per la riscossione proponeva appello e interveniva l’Agenzia delle entrate. Il collegio di secondo grado rigettava l’impugnazione. Avverso tale pronuncia l’incaricato per la riscossione proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso incidentale con unico motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di giudicato sollevata dal contribuente. Dall’esame della sentenza di primo grado emerge che il giudice aveva argomentato con diverse rationes decidendi autonome, tra cui la mancata indicazione del responsabile del procedimento e, soprattutto, la mancanza di prova della notifica del presupposto avviso di accertamento. Su quest’ultimo punto l’incaricato per la riscossione non aveva proposto alcuna impugnazione.

Non poteva costituire doglianza l’atto di intervento in appello dell’Agenzia delle entrate, con il deposito del documento attestante la notifica: l’intervento, ove ammissibile, non ha natura impugnatoria e non può ampliare l’oggetto del giudizio in secondo grado.

Il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, implicando un problema interpretativo; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce invece alla valutazione del giudice di merito. Il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma solo di controllare la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale delle argomentazioni.

Quanto al vizio di motivazione, essendo il provvedimento pubblicato dopo l’11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ridotto al “minimo costituzionale” secondo Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014. La mancata considerazione del documento prodotto dall’Agenzia è valutazione sul compendio probatorio, non omissione di un fatto storico.

Si è pertanto consolidato già in primo grado un giudicato interno che rendeva inammissibile l’appello, anche sotto il profilo della giurisdizione, per essere il motivo proposto sotto parametro diverso e in violazione dei requisiti dell’art. 366 cod. proc. civ. Il ricorso principale e quello incidentale sono dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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