Incarichi professionali comuni siciliani nulli senza forma scritta (Cass. civ. Sez. I n. 1192 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
I contratti con i quali le pubbliche amministrazioni, compresi i comuni della Regione Sicilia, conferiscono incarichi professionali di progettazione e direzione dei lavori devono essere redatti in forma scritta ad substantiam, a pena di nullità, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2240 del 1923. La delibera dell’organo collegiale che autorizza il conferimento dell’incarico non costituisce proposta contrattuale, ma atto a efficacia meramente interna e autorizzatoria, non surrogabile da comportamenti concludenti. L’art. 98 della legge regionale Sicilia n. 16 del 1963 non deroga alla disciplina nazionale, e l’art. 37 della legge regionale Sicilia n. 35 del 1978, nel richiamare il disciplinare di incarico e la facoltà di recesso, conferma la necessità della forma scritta. In caso di contratto nullo per vizio di forma, l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è proponibile solo in assenza di impegno di spesa, restando altrimenti esperibile l’azione diretta nei confronti dell’amministratore o funzionario.

Il Fatto

Un Comune siciliano, con una prima delibera del 1980, incaricava tre professionisti della rielaborazione del progetto generale della rete fognante e dell’impianto di depurazione, nonché della redazione di un progetto di stralcio e della direzione dei lavori. Una seconda delibera del 1983 estendeva l’incarico al progetto esecutivo e alla direzione dei lavori, subordinando il compenso all’ottenimento di un finanziamento. Nel 1996 i professionisti venivano incaricati di acquisire le indagini geologiche, e il progetto veniva depositato nel gennaio 1998. Un lotto stralcio veniva poi affidato ad altri tecnici, e i professionisti chiedevano il pagamento dei compensi.

Il tribunale rigettava le domande principali per difetto di forma scritta, dichiarava inammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento per alcune prestazioni e prescritto il credito relativo all’incarico del 1980. La Corte d’appello di Palermo confermava il rigetto. I professionisti ricorrevano per cassazione deducendo l’inapplicabilità del r.d. n. 2240 del 1923, l’insufficienza del disciplinare di incarico e il malgoverno degli artt. 2041 e 2042 c.c.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per preteso difetto di contestualità tra ricorso e procura speciale. Richiamando le Sezioni Unite n. 2075 e n. 2077 del 2024, si afferma che la procura può essere rilasciata anche in data anteriore alla redazione del ricorso, purché compresa tra la pubblicazione del provvedimento impugnato e la notificazione del ricorso. Il criterio del collocamento topografico e la preferenza per la decisione nel merito impongono di evitare eccessi di formalismo. Nella specie la procura, rilasciata il 27.10.2023, si colloca legittimamente nell’arco temporale.

Nel merito, i primi due motivi sono infondati. La Corte ribadisce che, anche per i comuni siciliani, trovano applicazione gli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2240 del 1923: i contratti di incarico professionale con la pubblica amministrazione richiedono la forma scritta a pena di nullità. La delibera autorizzativa non è proposta contrattuale, ma atto interno a efficacia meramente autorizzatoria, che non si traduce in contratto in assenza di un atto sottoscritto dal rappresentante esterno dell’ente e dal professionista. Il contratto nullo non è suscettibile di sanatoria per comportamenti concludenti, come la ricezione o l’utilizzazione dell’elaborato.

Quanto alle fonti regionali, l’art. 95 della legge regionale Sicilia n. 16 del 1963 richiama espressamente la normativa nazionale per le modalità di stipula. L’art. 98 della stessa legge, che consente di affidare la compilazione dei progetti a professionisti privati, non deroga alla disciplina sulla forma. L’art. 37 della legge regionale Sicilia n. 35 del 1978, nel prevedere il disciplinare di incarico e la facoltà di recesso, costituisce conferma testuale della necessità della forma scritta. La Corte richiama sul punto la propria giurisprudenza, tra cui Cass. n. 9616 del 2010, Cass. n. 14335 del 2009, Cass. n. 4971 del 2022, Cass. n. 11465 del 2020 e Cass. n. 7535 del 2005.

Il terzo motivo è inammissibile. La censura non aggredisce la ratio della sentenza d’appello, incentrata sull’esistenza di altra azione rispetto a quella ex art. 2041 c.c., e si fonda su un’argomentazione erronea. La Corte precisa che, in caso di contratto nullo per vizio di forma, il professionista può agire per ingiustificato arricchimento solo in assenza di impegno di spesa, poiché diversamente è esperibile l’azione diretta nei confronti dell’amministratore o funzionario. Richiamando le Sezioni Unite n. 33954 del 2023 e Cass. n. 5480 del 2024, si ribadisce che la domanda ex art. 2041 c.c. è proponibile quando l’altra azione è carente ab origine di titolo giustificativo, mentre resta preclusa se rigettata per prescrizione o decadenza. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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