Inammissibile il ricorso contro l’ordinanza ex art. 348-bis se tardivo (Cass. civ. Sez. III n. 1214 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., il termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado decorre, a norma dell’art. 348-ter c.p.c., dalla comunicazione (o notificazione, se anteriore) dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame, e si identifica in quello breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. La data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado costituisce requisito essenziale di contenuto-forma del ricorso introduttivo, restando onere del ricorrente allegare gli elementi necessari a configurarne la tempestività. L’ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., emessa per manifesta infondatezza nel merito del gravame, non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., per difetto di definitività; è impugnabile, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., solo per i vizi propri costituenti violazione della legge processuale.
Il Fatto
Una società conveniva in giudizio il Comune di Sassari per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni in un immobile di sua proprietà, riconducibili a opere eseguite dall’amministrazione. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo non provata né la riconducibilità delle infiltrazioni al Comune né l’entità dei danni.
La società proponeva appello, dolendosi della mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti. La Corte d’appello dichiarava l’impugnazione inammissibile per difetto di ragionevole probabilità di accoglimento, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., provvedendo sulle spese. Avverso tale ordinanza la società proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per due concorrenti ragioni, entrambe attinenti alla corretta individuazione del provvedimento da impugnare e del relativo termine. Il primo profilo è la tardività. Il ricorso risulta notificato il 6 luglio 2021, mentre avrebbe dovuto essere proposto nel termine di sessanta giorni.
Il collegio ricostruisce il regime dei termini. In caso di declaratoria di inammissibilità dell’appello ex art. 348-bis c.p.c., il termine per ricorrere avverso la sentenza di primo grado decorre, a norma dell’art. 348-ter c.p.c., dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile il gravame, e corrisponde a quello breve dell’art. 325, comma 2, c.p.c. Sul punto la Corte richiama un indirizzo consolidato (Sez. 6-3 n. 25115 del 14.12.2015; Sez. 6-3 n. 15235 del 21.07.2015; Sez. 6-3 n. 13622 del 02.07.2015).
Ne deriva che la data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado non è solo presupposto dell’impugnazione, ma requisito essenziale di contenuto-forma del ricorso introduttivo: è onere del ricorrente allegare gli elementi necessari a dimostrarne la tempestività, ossia la data di comunicazione dell’ordinanza (Sez. 6-3 n. 20236 del 09.10.2015). Nel caso di specie tale onere non risulta assolto.
Il secondo profilo attiene all’individuazione del provvedimento impugnabile. Il ricorso è diretto contro l’ordinanza emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., e non contro la sentenza del Tribunale. Ma l’ordinanza di inammissibilità dell’appello per manifesta infondatezza nel merito non è ricorribile per cassazione, neppure ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento carente del carattere della definitività, poiché il comma 3 del medesimo art. 348-ter consente di impugnare il provvedimento di primo grado (Sez. 6-1 n. 20470 del 12.10.2015).
L’ordinanza resta impugnabile, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi propri costituenti violazione della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio sotteso (Sez. Un. n. 1914 del 02.02.2016). Nella specie le censure dedotte esulano da tali vizi, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere indirizzato contro la sentenza di primo grado. La Corte dichiara quindi inammissibile il ricorso e dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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