Prescrizione decennale del risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi: inammissibile il ricorso e condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 23028 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27.10.1999) della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di coloro che risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. La pronuncia conforme a tale principio non è suscettibile di gravame in sede di legittimità, risultando il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. È invece manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. il motivo di ricorso la cui illustrazione non contenga una ragionata censura avverso la sentenza impugnata. La proposizione di un ricorso per cassazione palesemente ed inescusabilmente infondato, privo di seria messa in discussione di princìpi consolidati, integra un abuso del processo, legittimando la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; la scelta di non compensare le spese processuali è insindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Nel 2016 un gruppo di medici, laureatisi e iscritti a scuole di specializzazione tra il 1978 e il 1995, convenne in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e altri ministeri, chiedendo il risarcimento del danno per non avere percepito alcuna remunerazione durante il corso di specializzazione. Essi lamentavano la tardiva e parziale attuazione, ad opera della legge n. 257/1991, delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di corrispondere un’adeguata retribuzione ai frequentanti le scuole.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione, e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25.06.2024, confermò il rigetto del gravame. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui le amministrazioni hanno resistito con controricorso, chiedendo la condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In particolare, il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 101 Cost. per essere la Corte d’appello rimasta ancorata ad un’interpretazione non pacifica, è stato ritenuto inammissibile in quanto il giudice di merito aveva limpidamente esposto le ragioni della decisione, uniformandosi a pacifici princìpi di diritto.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione all’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, è stato dichiarato manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla luce del consolidato orientamento della Corte. Tale orientamento, risalente alle sentenze gemelle del 2011 e confermato dalle Sezioni Unite n. 17619 del 2022, stabilisce che il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27.10.1999, data di entrata in vigore della legge n. 370/1999.
Il terzo motivo, con cui si lamentava la violazione degli artt. 3 Cost. e 14 CEDU, è stato giudicato manifestamente inammissibile ex art. 366, n. 4, c.p.c., per l’oscurità e la mancanza di una ragionata censura avverso la sentenza d’appello. Il quarto motivo, infine, relativo alla mancata compensazione delle spese, è stato reputato inammissibile sia perché tale scelta è insindacabile in sede di legittimità, sia perché all’epoca della proposizione dell’appello non sussisteva alcuna oscillazione giurisprudenziale.
La Corte ha quindi condannato i ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., ritenendo la palese ed inescusabile infondatezza del ricorso sintomatica di un abuso del processo. Ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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