Inammissibile il ricorso per cassazione che non critica la motivazione impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 1595 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che denunci la violazione di norme di diritto dev’essere corredato, a pena di inammissibilità, non solo dell’indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche di specifiche argomentazioni che dimostrino in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata contrastino con esse o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità. È pertanto inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre le proprie tesi a quelle del giudice del merito, sollecitando un contributo di riflessione della Corte su questioni ormai risolte dalle Sezioni Unite, anziché cimentarsi con la motivazione impugnata. Il principio di specificità dei motivi, oggi scolpito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., impedisce alla Corte di legittimità di supplire alle carenze della critica, sostituendosi alla parte nell’individuazione dei vizi.

Nota della Redazione

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