Frode online su carta di pagamento senza allegazioni sulle modalità della truffa (ABF Collegio di Milano n. 4010 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto l’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento on line, quando l’intermediario prova l’autenticazione forte della transazione, il sistema risulta conforme alla Strong Customer Authentication e non emergono indici di anomalia, la mancata allegazione da parte del cliente delle concrete modalità del raggiro costituisce elemento dal quale il Collegio può trarre il convincimento circa la sua colpa grave. In particolare, l’omessa indicazione del messaggio civetta, o del registro delle chiamate nel caso di vishing, non consente di verificare la riconducibilità del mittente all’intermediario e quindi l’eventuale affidamento dell’utente sulla genuinità della comunicazione ricevuta. Ne consegue il rigetto del ricorso e l’imputazione delle conseguenze dell’operazione disconosciuta al cliente.
Il Fatto
La ricorrente rilevava tra i movimenti del conto corrente un pagamento non autorizzato di € 366,41 eseguito mediante carta di pagamento emessa dall’intermediario. Rappresentava di aver immediatamente bloccato la carta e di aver aperto la pratica di disconoscimento, dichiarando di non aver mai autorizzato l’operazione né di aver condiviso codici o credenziali con terzi. Seguiva reclamo formale, definito con riscontro negativo; la filiale integrava poi la documentazione con la denuncia presentata ai Carabinieri.
La cliente domandava quindi il rimborso della somma. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, sostenendo che l’operazione era stata eseguita mediante accesso ai servizi di internet banking e autorizzata con autenticazione a più fattori, comprensiva di credenziali statiche, OTP e validazione biometrica. Contestava inoltre l’esistenza di malfunzionamenti dei sistemi e deduceva la colpa grave della cliente; in via subordinata chiedeva la ripartizione del danno ex art. 1227 c.c.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua il quadro normativo applicabile ratione temporis nel D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva PSD II. L’operazione contestata, pari a € 366,41, risultava effettuata il 22/10/2025; agli atti era la denuncia della cliente.
Passando all’autenticazione forte, i log informatici prodotti dall’intermediario documentavano che la transazione era stata autenticata tramite un device già registrato, identificato con codice univoco, e mediante validazione di notifica push con impronta digitale. Il Collegio ritiene così provata la corretta registrazione e contabilizzazione dell’operazione.
Il fulcro della decisione è però la valutazione della condotta della cliente sul piano della colpa. Il Collegio rileva che la ricorrente non ha riferito alcunché sulle modalità con cui sarebbe avvenuto l’utilizzo fraudolento: nel ricorso e nella denuncia rappresenta soltanto di essersi accorta dell’operazione consultando l’estratto conto, dopo aver ricevuto una notifica sul telefono cellulare.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento consolidato dei Collegi ABF in materia di utilizzi fraudolenti on line: quando l’intermediario ha offerto la prova dell’autenticazione, il sistema di pagamento risulta conforme alla SCA e non emergono indici di anomalia, le mancate allegazioni del cliente sulle circostanze della frode costituiscono un elemento da cui desumere, insieme ad altre circostanze, la colpa grave. In particolare, i Collegi sono unanimi nel ritenere che l’omessa produzione del messaggio civetta, o del registro delle chiamate per il vishing, debba determinare il rigetto del ricorso: senza tali elementi non è verificabile se il mittente o il chiamante sia riconducibile all’intermediario, né se sia configurabile un legittimo affidamento dell’utente.
Su queste basi il Collegio non accoglie il ricorso, restando le conseguenze dell’operazione disconosciuta imputabili alla condotta della cliente. La domanda subordinata dell’intermediario di ripartizione del danno resta assorbita dall’esito del giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.