Vishing e bonifici istantanei disposti dal cliente: operazioni autorizzate e nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 334 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, sono autorizzate anche quando siano indotte da un raggiro; non trova quindi applicazione il regime delle operazioni non autorizzate di cui al d.lgs. n. 11/2010 e alla direttiva 2015/2366/UE, né si procede alla verifica della corretta autenticazione. La prospettata anomalia delle operazioni non ha valore precettivo diretto in materia di disconoscimento, ma integra un obbligo generale di monitoraggio da valutare ai fini della responsabilità dell’intermediario. Questi non risponde della perdita quando le somme siano state accreditate su un conto intestato allo stesso cliente e lo spossessamento si sia verificato fuori dalla sua sfera di operatività.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso l’Intermediario A, chiede il rimborso di complessivi € 52.070,00, importo asseritamente sottratto mediante operazioni dispositive, oltre a spese. Espone di essere stato contattato nel giugno 2025 da un finto operatore, apparentemente riferibile alla banca, che lo aveva indotto a trasferire i fondi su una piattaforma di criptovalute per metterli “in sicurezza”. Seguendo le istruzioni, il ricorrente aveva creato un account su tale piattaforma, eseguito diciannove bonifici verso un conto a lui intestato con IBAN maltese e poi trasferito le somme su un falso wallet crypto.

Il ricorrente lamenta la grave negligenza degli intermediari per non aver attivato i sistemi antifrode a fronte di venti operazioni in quaranta minuti e contesta l’introduzione del bonifico istantaneo mediante modifica unilaterale non comunicata. L’Intermediario A eccepisce che i bonifici sono stati disposti personalmente e volontariamente dal cliente tramite Web App, con storno solo parziale. L’Intermediario B nega la propria legittimazione passiva, non avendo alcun ruolo nelle operazioni contestate.

La motivazione del Collegio

Il Collegio opera due rilievi preliminari. Anzitutto, la domanda riguarda esclusivamente i bonifici e non le operazioni con carta di credito: rispetto a queste ultime non vi è alcuna richiesta di rimborso, con la conseguenza che è palese l’estraneità dell’Intermediario B, mero gestore della Help Line. In secondo luogo, a seguito di recall sono stati riaccreditati € 3.790,00 relativi a due bonifici Sepa, sicché il quantum della domanda va ridotto a € 48.280,00. È stata inoltre stornata la transazione con carta di debito di € 299,00.

Sul piano sostanziale, le venti operazioni risultano pacificamente eseguite personalmente dal ricorrente, che, cadendo vittima del raggiro, ha creato l’account sulla piattaforma, disposto i bonifici verso il conto maltese a sé intestato e poi trasferito le somme sul falso wallet. Secondo l’orientamento dell’Arbitro, quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, anche per effetto di attività decettiva dei frodatori, essa deve considerarsi autorizzata e non viene in rilievo il regime di responsabilità per le operazioni non autorizzate.

La riferibilità apparente del numero chiamante all’Intermediario A è irrilevante, perché la sofisticatezza della truffa rileva solo ai fini della colpa grave del cliente, profilo non necessario quando le operazioni siano state poste in essere personalmente. Il camuffamento del numero del chiamante è del resto modalità frequente e di facile attuazione.

Quanto alla modifica unilaterale, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 15627/2021, che richiede una comunicazione completa, comprensiva dell’irrevocabilità dell’operazione. Nel caso concreto l’intermediario ha prodotto la proposta di modifica, il contratto che prevedeva l’invio telematico e la prova della messa a disposizione nell’area riservata, con mancata lettura: i criteri risultano rispettati.

Infine, gli indici di anomalia non hanno valore precettivo diretto in materia di disconoscimento, ma esprimono un obbligo generale di monitoraggio. Dagli estratti conto emergono operazioni significative e un saldo di circa € 244.000, quindi il conto non era svuotato. È dirimente che i bonifici siano stati accreditati su un conto intestato al ricorrente e che la perdita di disponibilità sia avvenuta fuori dalla sfera di operatività dell’intermediario. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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