Interruzione della prescrizione ex art. 1669 c.c. e rilievo d’ufficio della mora (Cass. civ. Sez. II n. 1594 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto per la realizzazione di edifici destinati per loro natura a lunga durata, il termine annuale previsto dall’art. 1669, secondo comma, cod. civ. è un termine di prescrizione e non di decadenza. Ne consegue che, a norma dell’art. 2943 cod. civ., il suo decorso è interrotto non solo dalla proposizione della domanda giudiziale, ma anche da qualsiasi atto stragiudiziale idoneo a costituire in mora il debitore. L’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti, anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis. Il termine di denunzia dei gravi difetti non decorre finché il committente non abbia conoscenza sicura dei vizi, ma, ove il problema sia di immediata percezione nella sua entità e nelle sue possibili cause sin dal primo manifestarsi, il decorso non è automaticamente postergato all’esito degli accertamenti tecnici.

Il Fatto

L’acquirente di un immobile, dopo aver esperito una consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis cod. proc. civ., conveniva in giudizio la società costruttrice-venditrice per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da gravi difetti dell’opera. Nel giudizio di primo grado veniva chiamato il direttore dei lavori e, su istanza di questi, la compagnia assicurativa. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria fondata sull’art. 1669 cod. civ. e rigettava le domande di garanzia.

La Corte d’appello, in riforma della decisione, rigettava la domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione, ravvisando nei vizi un’evidenza immediata e collocando la denuncia negli ultimi mesi del 2008, con conseguente tardività del ricorso per accertamento tecnico preventivo depositato nel 2010. Il ricorrente ha censurato in cassazione la mancata valorizzazione dell’efficacia interruttiva della missiva del 3 settembre 2009, di reiterazione della denuncia, e il difetto di motivazione sul punto.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto, per ragioni di pregiudizialità logica, il motivo sulla percepibilità dei vizi e lo rigetta. La sentenza d’appello ha correttamente applicato il principio per cui, in tema di garanzia per gravi difetti ex art. 1669 cod. civ., il termine di denunzia non decorre finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta prima della manifestazione della loro gravità. Tuttavia, ove si tratti di problema di immediata percezione, nella reale entità e nelle possibili cause sin dal primo manifestarsi, il decorso non è necessariamente né automaticamente postergato all’esito degli approfondimenti tecnici.

Il cuore della decisione è nella qualificazione del termine annuale. La Corte ribadisce che esso, per espressa definizione normativa, è un termine prescrizionale, riferito non già alla sola azione di responsabilità verso l’appaltatore, ma al diritto di credito del committente. Ne deriva che, a norma dell’art. 2943 cod. civ., il decorso è interrotto anche da qualsiasi atto stragiudiziale, nella specie una lettera, che valga a costituire in mora il debitore.

Su questa base la Corte ravvisa nella motivazione d’appello un contrasto insanabile. Pur dando atto della missiva del 3 settembre 2009, con cui era stata reiterata la denuncia dei difetti già inoltrata negli ultimi mesi del 2008, la Corte territoriale ha poi omesso di considerarne l’efficacia di atto potenzialmente interruttivo, dichiarando la prescrizione maturata alla data del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo del 19 agosto 2010. Il percorso logico-argomentativo è quindi fratturato, perché avrebbe dovuto spiegarsi il ruolo di quella missiva in ordine all’interruzione ex art. 2943, quarto comma, cod. civ. e all’inizio di un nuovo periodo annuale ex art. 2945, primo comma, cod. civ., con riflessi sulla tempestività dell’azione risarcitoria.

La Corte esclude infine che ostassero ragioni di rilevabilità d’ufficio. L’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto, non assimilabile al regime della contro-eccezione, e può quindi essere rilevata d’ufficio, anche in appello, sulla base di fatti documentati ex actis. Il primo e il secondo motivo sono pertanto accolti, il terzo rigettato; la sentenza è cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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