Cessione d’azienda a fini IVA: valutazione globale senza i limiti del TUR (Cass. civ. Sez. V n. 1815 del 25.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IVA, l’accertamento diretto a qualificare una operazione economica come cessione d’azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all’art. 20 del TUR, previsti solo ai fini della determinazione dell’imposta di registro. Non rileva il principio di alternatività di cui all’art. 40 del TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra IVA e imposta di registro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell’IVA, con la conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura fissa. Ne consegue che la sentenza che abbia qualificato l’operazione applicando l’art. 20 del TUR a una fattispecie IVA è censurabile per violazione di legge, dovendo il giudice del rinvio valutare la legittimità dell’avviso di accertamento secondo i principi interni e unionali in materia di IVA.
Il Fatto
Una società, cessionaria di azienda, stipulava con la cedente una serie di atti negoziali collegati: un contratto di affitto di azienda con preliminare di vendita, un contratto estimatorio e un contratto di cessione d’azienda. L’Amministrazione finanziaria riqualificava l’insieme di tali atti come un’unica cessione d’azienda e notificava tre avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, valorizzando l’art. 20 del TUR e il collegamento funzionale tra i negozi. La società proponeva allora ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, che contesta la violazione dell’art. 20 del TUR e dell’art. 10 bis della legge n. 212/2000. Il quesito è se la qualificazione dell’operazione come cessione d’azienda possa fondarsi sulla norma del testo unico di registro, che impone di privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati.
Il Collegio richiama un proprio recente arresto, con cui ha mutato il precedente orientamento in ragione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2022, che aveva giudicato irricevibile una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 perché riguardante un’imposta interna. In quella sede si è affermato che la qualificazione come cessione d’azienda è operata con valutazione globale di tutte le circostanze del caso, non applicandosi i limiti probatori dell’art. 20 del TUR, previsti solo per l’imposta di registro, e non rilevando il principio di alternatività dell’art. 40 del TUR (Cass. n. 12450 del 07/05/2024).
La sentenza impugnata non si è uniformata a tale principio. Essa ha applicato alla fattispecie una disposizione, l’art. 20 del TUR, che non è applicabile, non vertendosi in materia di imposta di registro ma di IVA.
Il motivo è dunque fondato, con assorbimento del secondo. La Corte cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, perché valuti la legittimità dell’avviso di accertamento secondo i principi interni e unionali in materia di IVA, operando una valutazione di tutte le circostanze del caso e senza i limiti probatori dell’art. 20 del TUR.
Nota della Redazione
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