Responsabilità solidale ex art. 38 c.c. del socio amministratore di associazione non riconosciuta (Cass. civ. Sez. 5 n. 1887 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista per le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, ex art. 38 c.c., si applica tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione consistenti nella direzione della gestione complessiva dell’ente. Nei confronti del rappresentante, si presume che abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria; il richiamo all’effettività dell’ingerenza circoscrive la responsabilità alle obbligazioni sorte nel periodo di investitura. Grava sul gestore l’onere di provare di non avere partecipato alla gestione, non potendo l’Ufficio dimostrare la partecipazione effettiva del socio amministratore alle singole decisioni impositive.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, disconoscendo il regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991 e alla legge n. 289/2002, con recupero a fini IRES, IRAP, IVA e ritenute, oltre sanzioni. L’atto era notificato anche ai componenti del consiglio direttivo, in qualità di coobbligati solidali ex art. 38 c.c.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del socio; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva invece l’appello, ritenendo che l’Ufficio non avesse dimostrato la sussistenza delle condizioni per la responsabilità solidale. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato la portata dell’art. 38 c.c. in ambito tributario, richiamando il proprio consolidato orientamento. La responsabilità solidale del socio che ha agito per l’associazione non richiede la prova positiva, da parte dell’Ufficio, della partecipazione effettiva di ciascun amministratore alle singole decisioni: è sufficiente che il soggetto abbia rivestito un ruolo gestorio nel periodo considerato, poiché da tale investitura discende la presunzione di concorso nelle decisioni che hanno determinato l’insorgenza di obbligazioni tributarie. In altri termini, la Corte ha chiarito che il giudice di merito, affermando che l’Ufficio non aveva dimostrato le condizioni della responsabilità, ha invertito l’onere della prova.
La sentenza impugnata ha omesso di valutare gli elementi indiziari contenuti nel processo verbale di constatazione, che costituiscono prova che il giudice deve esaminare, potendo disattenderli solo con motivazione espressa sulla loro intrinseca inattendibilità o sul contrasto con altri elementi acquisiti. Sul valore probatorio del processo verbale di constatazione, la Corte ha delineato un triplice livello: fede privilegiata fino a querela di falso per i fatti attestati dal pubblico ufficiale; fede fino a prova contraria per le dichiarazioni rese dalle parti o da terzi; mero elemento di prova in assenza di specifica indicazione delle fonti di conoscenza.
Il primo motivo è stato accolto, con assorbimento del secondo; la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese di lite.
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Nota della Redazione
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