Revocazione per errore di fatto esclusa se il giudice valuta gli atti (Cass. civ. Sez. III n. 1906 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., l’errore revocatorio consiste nella percezione, in contrasto con gli atti e le risultanze di causa, di una falsa realtà documentale, per effetto della quale il giudice affermi l’esistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, non risulta incontrastabilmente dai documenti di causa. Esso va inteso nella rigorosa accezione di svista materiale sul contenuto obiettivo degli atti del giudizio di legittimità ed è escluso ogniqualvolta il giudice abbia compiuto una valutazione degli atti di causa o una lettura complessiva di questi e del medesimo ricorso. Ne consegue che la censura con cui si contesti la ricostruzione del fatto operata dal giudice di legittimità, o la correttezza in sé della motivazione del provvedimento impugnato, non integra il vizio revocatorio e rende il ricorso inammissibile.

Il Fatto

Una proprietaria di un lotto di terreno aveva ottenuto il rilascio di concessioni edilizie e aveva iniziato i lavori. Con due determine dirigenziali l’ente locale aveva poi revocato in autotutela quei titoli, sul presupposto che la ricorrente avesse falsamente indicato come pubblica una via in realtà privata ad uso pubblico. La revoca aveva esposto la proprietaria all’azione risarcitoria degli aventi causa e a un processo penale, concluso in appello con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.

La domanda risarcitoria proposta contro l’ente e il funzionario veniva rigettata in primo grado e, in appello, l’impugnazione era respinta. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello veniva a sua volta respinto con ordinanza n. 2610/2023. Avverso quest’ultima la ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, sostenendo che la Corte avesse fondato la decisione sulla sua condotta illecita, in realtà smentita in sede penale.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censura l’ordinanza impugnata ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. per un errore che avrebbe riguardato la sua condotta: il giudice di legittimità avrebbe ritenuto valida la motivazione della corte territoriale, che aveva ascritto alla proprietaria la rappresentazione infedele della via di accesso. Poiché il giudice penale aveva escluso ogni condotta illecita, il fatto posto a base della decisione civile sarebbe stato, per la ricorrente, insussistente.

La Corte muove dalla nozione consolidata di errore revocatorio e richiama la precisazione delle Sezioni Unite n. 20013 del 2024: l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione è la rigorosa svista materiale sul contenuto obiettivo degli atti del giudizio di legittimità, ed è escluso sempre ogniqualvolta si sia in presenza di una valutazione degli atti di causa o di una lettura complessiva di questi e del ricorso.

Nel caso concreto, osserva il Collegio, l’ordinanza impugnata non si fonda su un errore di fatto con tali caratteristiche, ma si colloca nel perimetro del motivo articolato nell’originario ricorso, che concerneva la contestata assenza o apparenza della motivazione della sentenza di appello. In esito alla ricostruzione di quella unica doglianza, la Corte si era pronunciata esclusivamente su un preteso vizio motivazionale, non sulla correttezza in sé, in fatto o in diritto, della motivazione del provvedimento gravato.

Il Collegio valorizza due passaggi testuali dell’ordinanza impugnata. Nella parte iniziale si legge che ogni censura circa la liceità o illiceità del comportamento ascritto alle originarie parti convenute, o circa l’adeguata ricostruzione dei fatti di causa, concerne questioni estranee al thema decidendum di quella fase di legittimità. Nella parte finale si rileva che la questione della responsabilità per la revoca delle concessioni, e specularmente della responsabilità delle controparti, non era stata posta ad oggetto di alcuna specifica doglianza.

La ricorrente, in sostanza, contesta la ricostruzione del fatto operata dal giudice di legittimità e la correttezza della motivazione, non una svista materiale sugli atti. Non ricorre quindi il vizio per il quale l’impugnazione straordinaria è ammessa, e il ricorso è dichiarato inammissibile. Ne conseguono la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate in euro 8.200 per compensi, oltre accessori, e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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