Insegnante presente in palestra e obbligo di vigilanza: esclusa la responsabilità per danno da autolesionismo dell’alunno (Cass. civ. Sez. 3 n. 10586 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Allorché l’incidente occorso all’alunno durante l’orario scolastico sia stato determinato dal suo comportamento autolesivo, la responsabilità dell’amministrazione scolastica ex art. 1218 c.c. non può essere affermata per il solo fatto che il danno si sia verificato durante lo svolgimento dell’attività, essendo necessario che l’insegnante sia stato in condizione di accorgersi della condotta pericolosa e di impedirla. L’obbligo di vigilanza non configura, infatti, un dovere di sorveglianza continuativa e costante, ma esige un controllo adeguato alle circostanze. L’insegnante che si sia collocato in posizione idonea a osservare gli alunni e che abbia subito un allontanamento non autorizzato da parte del discente non risponde del danno se la visuale era ostruita da altri studenti e non vi erano elementi per percepire l’azione pericolosa. La censura di insufficienza della motivazione è inammissibile, non essendo tale vizio più compreso nell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il danneggiato, studente, aveva convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione per ottenere il risarcimento della lesione all’occhio occorsa durante la lezione di educazione fisica, mentre giocava con un’asta di ferro in palestra. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, aveva confermato la decisione. Lo studente ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 1218 cod. civ. in tema di riparto dell’onere probatorio e l’erroneo accertamento sulla presenza dell’insegnante al momento del sinistro.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo, diretto a censurare la violazione dell’art. 1218 cod. civ. sotto il profilo dell’onere probatorio, poiché il ricorrente non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di merito aveva qualificato la responsabilità come di natura contrattuale, ma aveva escluso l’inadempimento in fatto, avendo accertato che l’insegnante era presente in palestra. La Corte ha poi dichiarato inammissibile la doglianza di insufficienza motivazionale, in quanto vizio non più ammesso dall’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte ha esaminato la censura relativa all’omesso esame di altri comportamenti dell’amministrazione, affermando che la Corte d’appello aveva correttamente accertato che il docente, posizionato dietro la cattedra, non era in condizione di avvedersi dell’allontanamento dello studente. La Corte ha precisato che l’obbligo di vigilanza non può essere inteso come un dovere di sorveglianza continua e capillare, ma deve essere adeguato alle circostanze concrete. L’allontanamento deliberato dell’alunno e la ostruzione della visuale da parte di altri studenti, hanno escluso che l’insegnante potesse intervenire per impedire l’evento.
Quanto alle censure di vizio di motivazione, la Corte ha chiarito che il ricorrente aveva tentato di sovvertire l’esito del giudizio di merito, sollecitando una nuova valutazione del materiale probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore del Ministero, limitata al rimborso delle sole spese prenotate a debito, trattandosi di amministrazione statale. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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