Improcedibile il ricorso per cassazione in assenza di deposito della copia autentica della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 3 n. 14472 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c., il ricorso per cassazione qualora il ricorrente non depositi, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata. L’onere del deposito, essendo prescritto a pena di improcedibilità, deve essere controllato d’ufficio dalla Corte, la quale non può tenere conto della produzione di una sentenza diversa da quella impugnata, ancorché ascrivibile a una svista del ricorrente.
Il Fatto
La società, cessionaria di crediti a scopo di garanzia, aveva convenuto in giudizio l’istituto di credito per sentir dichiarare la nullità, l’annullamento ovvero la risoluzione del contratto di cessione, deducendo l’inadempimento della banca agli obblighi di correttezza e buona fede e chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Patti aveva rigettato le domande, e la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 630 del 2023, aveva confermato il primo grado, escludendo che il cessionario a scopo di garanzia fosse gravato da obblighi di attivazione per la conservazione e il recupero del credito.
La società ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la banca ha opposto controricorso. Nel corso della camera di consiglio, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni e il ricorrente ha presentato memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, non risultando agli atti depositata la copia autentica della sentenza impugnata. La produzione telematica del “provvedimento impugnato”, come emerso dal controllo effettuato, non aveva ad oggetto la sentenza di appello gravata dal ricorso, bensì, evidentemente per una svista, la sentenza di primo grado.
La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c., il ricorrente è onerato, a pena di improcedibilità, di depositare presso la cancelleria della Corte di cassazione, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, la copia autentica della sentenza o della decisione impugnata. Trattandosi di adempimento prescritto a pena di improcedibilità, il relativo controllo deve essere esercitato d’ufficio dalla Corte, senza che rilevi l’errore in cui sia incorso il ricorrente.
Alla declaratoria di improcedibilità è conseguita la condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 8.200,00, di cui 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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