Fideiussione correlata all’integrale adempimento e accordo di ristrutturazione (Cass. civ. Sez. I n. 2112 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di fideiussione, se la durata della garanzia è correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l’azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza di cui all’art. 1957 cod. civ.. L’accertamento della volontà delle parti in ordine al contenuto del negozio costituisce indagine di fatto, censurabile in sede di legittimità solo per mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica o per radicale inadeguatezza della motivazione. In sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non si limita a un controllo formale della documentazione, ma comprende la verifica di legalità sostanziale circa l’effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei tempi di legge.
Il Fatto
Una società depositava ricorso per l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., con estensione degli effetti a un creditore bancario non aderente ai sensi dell’art. 182-septies l. fall.. Prima di tale deposito, una società veicolo, deducendo di vantare un credito di rilevante importo, aveva notificato istanza di fallimento.
Riunite le procedure, il tribunale dichiarava l’inammissibilità del ricorso per l’omologazione e pronunciava il fallimento. La corte d’appello rigettava il reclamo, ritenendo il piano minato dall’omessa appostazione del credito della società non aderente, non supplita dall’allocazione in un fondo rischi. La società fallita e il socio hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente inammissibile il profilo, introdotto con la memoria finale, di carenza di legittimazione attiva della società creditrice in relazione all’operazione di cessione in blocco dei crediti bancari. Si tratta di questione nuova, non trattata nel merito né oggetto dei motivi: le memorie finali sono destinate solo a illustrare e chiarire i motivi, senza dedurre nuove censure né ampliare il contenuto originario del ricorso.
Il primo motivo contesta la ritenuta sussistenza della posizione creditoria verso il fideiussore, sostenendo che la garanzia era scaduta e non rinnovata, con conseguente decadenza ex art. 1957 cod. civ.. La Corte rileva che il giudice di merito, esaminata la scrittura di fideiussione, ha accertato che la garanzia era correlata non alla scadenza dell’obbligazione principale ma al suo integrale adempimento e che alla data di scadenza dell’ultima proroga il conto presentava uno scoperto corrispondente al credito fatto valere.
Su questa base il motivo è inammissibile. L’interpretazione del contratto è indagine di fatto, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e ss. cod. civ. o per inadeguatezza della motivazione, con onere del ricorrente di indicare i canoni violati e il testo in discussione. Il sindacato di legittimità non può risolversi nella contrapposizione tra l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella dei giudici di merito.
Il secondo motivo censura il mancato riconoscimento della correttezza dell’appostazione del credito contestato nel fondo rischi e la conseguente mancata omologa. La Corte richiama il principio secondo cui il sindacato del tribunale, in sede di omologa, comporta una verifica di legalità sostanziale, compresa la plausibilità e ragionevolezza del pagamento integrale dei creditori estranei. La sentenza impugnata non si è discostata da tali principi e la censura sottende una critica in fatto al ragionamento del giudice di merito.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a norma dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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