Fallimento su decreto ingiuntivo definitivo e prova dei requisiti dimensionali (Cass. civ. Sez. I n. 2118 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, le questioni relative alla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, tale da precludere la conoscenza del provvedimento, devono essere dedotte con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., da proporsi nel termine di quaranta giorni dal momento in cui il decreto è entrato nella sfera di conoscibilità del debitore. Il passaggio in giudicato del decreto non opposto non è impedito né revocato dai rimedi straordinari, proponibili solo avverso sentenze passate in giudicato. Ai fini della dichiarazione di fallimento il giudice deve valutare la ragionevole contestazione dei crediti, procedendo ad accertamento anche incidentale degli stessi; l’inadempimento a un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, con notificazione correttamente eseguita e mancata opposizione tardiva, giustifica il rigetto della contestazione. L’omesso deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale aggiornata ridonda in danno dell’imprenditore, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 1, secondo comma, l. fall., senza che il giudice possa supplire trasformandosi in organo di ricerca della prova.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata propone reclamo avverso la sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato il suo fallimento su ricorso di due creditori. Il credito azionato deriva da un decreto ingiuntivo divenuto definitivo per mancata opposizione, scaturito dall’inadempimento di un contratto preliminare a effetti anticipati sottoscritto dalla società in veste di promissaria acquirente.
La società deduce di non aver avuto conoscenza del procedimento monitorio per irregolarità della notificazione, contesta lo stato di insolvenza e l’esistenza dei requisiti dimensionali. La Corte d’Appello rigetta il reclamo: la questione della nullità della notifica andava proposta con opposizione tardiva; le modifiche del domicilio non risultano provate; l’onere di provare il mancato superamento delle soglie non è assolto, non essendo stati depositati i bilanci. La società ricorre in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta anzitutto le eccezioni di inammissibilità: il principio della doppia conforme non si applica al giudizio di reclamo e i vizi sono articolati come violazione di legge; il ricorso è sufficientemente agganciato agli atti di causa.
Il primo motivo è infondato. Le questioni di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, idonee a precluderne la conoscenza, vanno fatte valere con l’opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., nel termine di quaranta giorni dall’ingresso del decreto nella sfera di conoscibilità del debitore. Il giudicato del decreto non opposto non viene meno per effetto dell’opposizione tardiva né è impedito dai rimedi straordinari, proponibili soltanto avverso sentenze passate in giudicato.
La Corte svolge poi una precisazione di sistema. Ai fini della dichiarazione di fallimento occorre valutare la ragionevole contestazione dei crediti, con accertamento anche incidentale degli stessi in termini di ragionevole certezza ed entità. Nel caso concreto il giudice di appello ha ritenuto ingiustificato l’inadempimento a un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, accertata la corretta notificazione per compiuta giacenza al domicilio del debitore e la mancata opposizione tardiva.
Il secondo motivo è inammissibile. L’omesso deposito della situazione patrimoniale aggiornata e dei bilanci degli ultimi tre esercizi ridonda in danno dell’imprenditore, onerato della prova del non superamento dei limiti dimensionali; il giudice non può supplire al mancato assolvimento trasformandosi in autonomo organo di ricerca della prova. La censura sulla valutazione degli elementi indiziari si traduce in una nuova valutazione riservata al giudice del merito.
Il terzo motivo è infondato: la definitività del decreto ingiuntivo comporta il giudicato su tutte le pretese fondate sul contratto sottostante, precludendo la delibazione sull’inesistenza dello stato di insolvenza per asseriti inadempimenti imputabili ai creditori istanti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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