Competenza sezioni specializzate imprese e royalties da licenza di marchio (Cass. civ. Sez. I n. 2409 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, la domanda con cui il titolare di un marchio aziona il credito di royalties derivante da un contratto di licenza non richiede, neppure indirettamente, l’accertamento dell’esistenza di un diritto di proprietà industriale. Tale competenza deve essere verificata in base alla causa petendi posta a fondamento della domanda e all’originaria prospettazione, senza che rilevino le contestazioni del convenuto e senza che il giudice sia tenuto a svolgere un’apposita istruttoria su allegazioni contrarie. L’interpretazione della volontà delle parti in ordine al contenuto di un negozio giuridico costituisce indagine di fatto riservata al giudice di merito: il ricorrente che deduca la violazione dei canoni legali di ermeneutica deve indicare le norme assunte come violate e spiegare in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella contrapposizione di una diversa lettura dei fatti.
Il Fatto
Una società conveniva davanti al Tribunale di Brescia il nuovo licenziatario esclusivo di un marchio di abbigliamento, chiedendo il risarcimento del danno per il rifiuto di riacquistare la merce rimasta invenduta, in forza di una scrittura privata con cui la convenuta si era impegnata a rilevare l’invenduto al costo di acquisto maggiorato del 25% e dei costi doganali. La convenuta eccepiva l’incompetenza per materia del tribunale ordinario, assumendo la connessione della causa con l’esercizio dei diritti di marchio, e proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento delle royalties pattuite nella misura del 25% del prezzo pagato ai produttori.
Il Tribunale rigettava la domanda attorea e accoglieva la riconvenzionale. La Corte d’appello respingeva l’impugnazione, escludendo la competenza della sezione specializzata e qualificando la scrittura come accordo-quadro, privo di un vincolo al riacquisto. La società soccombente ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’esclusione della competenza delle sezioni specializzate per le imprese, sostenendo che la domanda di pagamento delle royalties presupporrebbe necessariamente la titolarità del marchio e integrerebbe una tipica attuazione del diritto di privativa.
La Corte dichiara il motivo, oltre che inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non risultando indicato se l’eccezione di incompetenza funzionale fosse stata tempestivamente proposta, anche infondato nel merito. Il credito azionato non richiede, neanche indirettamente, l’accertamento di un diritto di proprietà industriale. La competenza va verificata in base alla causa petendi della domanda e alla prospettazione originaria, senza che assumano rilievo le contestazioni del convenuto, non essendo il giudice tenuto a svolgere un’apposita istruttoria: sul punto richiama il precedente Cass. n. 2331/2023. Nella specie oggetto del giudizio è l’adempimento del contratto di utilizzo del marchio, mentre il petitum non involge l’accertamento incidentale della titolarità del marchio né altre questioni interferenti.
Il secondo motivo, che lamenta la violazione dei canoni di interpretazione del contratto di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., è inammissibile. L’accertamento della volontà negoziale è indagine di fatto affidata al giudice di merito; chi deduce la violazione dei canoni legali deve indicare le norme assunte come violate e chiarire in quale modo il giudice se ne sia discostato, non potendo la censura risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta in sentenza, secondo l’insegnamento di Cass. n. 9461/2021 e Cass. n. 27136/2017. La ricorrente ha in sostanza opposto alla motivazione una propria lettura dei fatti.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di documenti di pretesa valenza confessoria, è inammissibile: opera la doppia conforme quanto al vizio motivazionale e sussiste la violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. sui documenti invocati, non essendo stato precisato se rientrassero tra quelli non prodotti in appello. Nel merito, la doglianza tende al riesame del giudizio di fatto, poiché le espressioni contenute nelle comunicazioni richiamate non sono state ritenute univoche dai giudici di merito.
Il quarto motivo è parimenti inammissibile, in quanto deduce il vizio di contraddittorietà della motivazione, espunto dall’ordinamento e non applicabile ratione temporis; né sussiste contraddittorietà nel desumere da un accordo, pur inteso come quadro, l’esistenza di alcuni obblighi e l’inesistenza di altri, trattandosi di interpretazione della volontà negoziale. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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