Interpello disapplicativo e società di comodo: prova contraria e operatività effettiva (Cass. civ. Sez. Trib. n. 28999/2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione legale relativa di inoperatività delle società in perdita fiscale sistematica (c.d. società di comodo) può essere superata dal contribuente mediante la prova dell’esistenza di situazioni oggettive di carattere straordinario, da valutarsi in termini economici in relazione alle effettive condizioni di mercato, ovvero dimostrando la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro e della continuità aziendale. Il sindacato di legittimità sulla prova contraria è limitato alla violazione dei criteri legali di riparto dell’onere probatorio e non si estende alla valutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.
Il Fatto
Una società s.r.l., operante nel settore metallurgico, aveva presentato istanza di interpello disapplicativo della normativa antielusiva concernente le società di comodo, ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della l. n. 724 del 1994, in relazione alla presunzione di inoperatività scaturente dall’esposizione di perdite fiscali sistematiche per tre periodi d’imposta consecutivi (art. 2, comma 36-decies, l. n. 138 del 2011). L’Agenzia delle Entrate, con nota dell’8 ottobre 2015, opponeva diniego all’interpello. La CTP di Bari dichiarava inammissibile il ricorso della società, ritenendo il diniego non autonomamente impugnabile. La CTR della Puglia, con sentenza n. 630/2022, accoglieva l’appello della società, ritenendo ammissibile l’impugnazione del diniego e ritenendo raggiunta la prova dell’effettivo esercizio dell’attività di impresa, nonostante le perdite sistematiche, sulla base della documentazione versata in atti (l’attività era stata svolta per quasi otto anni, con dipendenti fino a 90 unità, entrata in crisi a partire dal 2008). L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. La Corte rileva che l’Agenzia delle Entrate ha prospettato un vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 4-bis e 4-ter, della l. n. 724 del 1994 e dell’art. 2697 c.c., ma in realtà si è limitata a criticare la valenza probatoria di taluni elementi di fatto presi in esame dal giudice di merito, sollecitando un inammissibile riesame del merito della controversia. La ricorrente non ha indicato specificamente le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che assume in contrasto con le norme evocate in rubrica, né ha censurato la violazione dei criteri legali di riparto dell’onere della prova.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata in materia di prova contraria alla presunzione di inoperatività (Cass. n. 16472/2022, n. 13328/2023, n. 4946/2021, n. 26219/2021), chiarendo che la presunzione relativa può essere superata: (i) mediante la prova dell’esistenza di situazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi in termini economici in relazione alle effettive condizioni del mercato, idonee a dimostrare l’erroneità dell’esito quantitativo del test di operatività; ovvero (ii) dimostrando la sussistenza di un’attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale.
La CTR ha correttamente applicato tali principi, ritenendo, sulla base di elementi di fatto (documentazione in atti, attività svolta per otto anni, numero di dipendenti, crisi sopravvenuta a partire dal 2008), che la società avesse fornito la prova dell’effettiva operatività imprenditoriale. Il giudizio di fatto così formulato, che riconduce l’esposizione di perdite sistematiche all’effetto di una sopraggiunta crisi di impresa, non è sindacabile in Cassazione. La censura della ricorrente, secondo cui la crisi economica mondiale o di settore non costituirebbe una “situazione oggettiva” rilevante per la prova contraria, si risolve in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la Cassazione ribadisce (Cass. n. 26769/2018, n. 17313/2020, n. 24732/2025) che tale vizio è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era gravata, e non anche quando abbia ritenuto erroneamente che la parte gravata avesse assolto al suo onere probatorio. Nella specie, la ricorrente non lamenta la violazione dei criteri di ripartizione dell’onere probatorio, ma l’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, prospettando un vizio non censurabile come violazione della norma indicata.
Implicazioni Pratiche
- Strategia della prova contraria: l’avvocato del contribuente, per superare la presunzione di inoperatività (società di comodo o in perdita sistematica), deve allegare e provare elementi di fatto oggettivi che dimostrino l’effettiva attività imprenditoriale (es. contratti, fatture, numero di dipendenti, investimenti, cause della crisi), e non limitarsi a invocare generiche situazioni di crisi economica. La prova deve essere completa e documentale.
- Impugnazione del diniego di interpello: il diniego di interpello disapplicativo è autonomamente impugnabile, come riconosciuto dalla CTR e non contestato dalla Cassazione. L’avvocato del contribuente deve quindi proporre tempestivo ricorso avverso il diniego, senza attendere l’atto impositivo, per ottenere la disapplicazione della normativa antielusiva prima dell’accertamento.
- Ricorso per cassazione: limiti del sindacato: in sede di legittimità, l’avvocato dell’Agenzia delle Entrate non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove operate dal giudice di merito (c.d. “terzo grado di giudizio”), ma deve censurare specificamente la violazione dei criteri legali di riparto dell’onere probatorio o l’erronea applicazione delle norme di diritto. La censura deve essere articolata come vizio di violazione di legge (art. 360, n. 3) e non come richiesta di riesame del merito (che sarebbe inammissibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per i giudizi di appello instaurati dopo la riforma del 2012).
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.