Liquidazione spese per rinuncia ex art. 306 c.p.c. e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. 1 n. 24614 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice, nel pronunciare l’estinzione del giudizio per rinuncia agli atti ai sensi dell’art. 306 cod. proc. civ., liquida le spese in caso di mancato accordo tra le parti è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., attesa l’espressa previsione di inoppugnabilità e il suo carattere decisorio. La valutazione della particolare importanza della causa di valore indeterminabile, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.M. 55/2014, nonché quella della complessità delle singole fasi processuali, integrano giudizi discrezionali riservati al giudice di merito, insindacabili in sede di legittimità. Il riconoscimento del compenso per la fase di studio in favore del professionista subentrante è una mera facoltà del giudice, il cui esercizio non è sindacabile in cassazione. L’aumento di un quarto del compenso di cui all’art. 4, comma 6, D.M. 55/2014 presuppone il raggiungimento di una conciliazione giudiziale ex art. 185 cod. proc. civ. o il perfezionamento di una transazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Brescia dichiarava l’estinzione del processo a seguito della rinuncia agli atti depositata dal fallimento di una società e accettata dal convenuto. Nel medesimo provvedimento, il giudice provvedeva alla liquidazione delle spese di lite in favore del convenuto, ponendole a carico della parte rinunciante.
Avverso il capo di tale provvedimento relativo alla liquidazione, il convenuto proponeva ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., deducendo l’errata determinazione del valore della controversia, la sottostima della complessità di alcune fasi, il mancato riconoscimento del compenso per la fase di studio al difensore subentrante e l’omesso aumento per l’attività di conciliazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità del ricorso straordinario, qualificando il provvedimento impugnato come decisorio e inoppugnabile, in linea con il precedente richiamato Cass. 32771/2021.
Nel merito, la prima censura è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha chiarito che l’apprezzamento circa la particolare importanza della causa di valore indeterminabile, che potrebbe giustificare l’applicazione dello scaglione superiore fino a euro 520.000,00, si fonda su criteri non oggettivi ma derivanti da una considerazione del giudicante sulle peculiarità della res iudicanda. Tale giudizio è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità.
Analogamente, è stato ritenuto inammissibile il motivo volto a contestare la valutazione di media complessità della fase istruttoria. La Corte ha ribadito che l’esercizio del potere discrezionale del giudice, quando la liquidazione si mantiene entro i limiti minimi e massimi dei parametri tabellari del D.M. 55/2014, non è soggetto al controllo di legittimità, come affermato da Cass. 14198/2022 e Cass. 19989/2021.
In relazione al compenso per la fase di studio richiesto dal difensore subentrante, la censura è stata dichiarata inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., attesa la mancata indicazione specifica degli atti processuali e dei termini in cui l’istanza era stata formulata. La Corte ha inoltre precisato che la disposizione di cui all’art. 4, comma 5-bis, D.M. 55/2014 configura una mera facoltà del giudice, non un obbligo.
Infine, il motivo relativo all’aumento del compenso per l’attività di conciliazione è stato rigettato nel merito, in quanto la norma richiede il verificarsi di una conciliazione giudiziale o di una transazione della controversia, evenienze non verificatesi nel caso di specie, essendosi il processo estinto per rinuncia agli atti. Il ricorso è stato pertanto respinto.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 185 c.p.c. – Tentativo di conciliazione
- Art. 306 c.p.c. – Rinuncia agli atti del giudizio
- Art. 366 c.p.c. – Contenuto del ricorso