Controllo giudiziario escluso se l’infiltrazione mafiosa è strutturale (Cass. pen. Sez. I n. 31505/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo giudiziario volontario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 presuppone che l’agevolazione mafiosa sia occasionale e che l’impresa possa concretamente riallinearsi al mercato sano. Il giudice formula una prognosi autonoma sul dato patologico acquisito con l’interdittiva, senza limitarsi alla sua esistenza o alla pendenza dell’impugnazione amministrativa. I rapporti familiari rilevano soltanto se accompagnati da ulteriori elementi idonei a dimostrare l’influenza del soggetto pericoloso sulle scelte dell’impresa. Un modello organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, generico e privo di protocolli calibrati sui rischi aziendali, non prova l’effettivo avvio della bonifica.
Il Fatto
La società ricorrente aveva chiesto l’ammissione al controllo giudiziario volontario. Il Tribunale aveva respinto l’istanza, ravvisando una sostanziale continuità operativa con un’altra società colpita da interdittiva antimafia. La valutazione si fondava sui legami familiari e societari, sui rapporti economici, sull’utilizzo gratuito di tre autocarri dell’impresa interdetta e sulla presenza, quale unico dipendente, del soggetto ritenuto dominus effettivo di entrambe le realtà.
Il giudice di appello ha ritenuto che la successiva cessione delle quote e il trasferimento della sede non avessero interrotto tali collegamenti. Ha inoltre giudicato inidoneo il modello organizzativo adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, perché privo di regole concrete sui partner commerciali, sui controlli interni e sull’organismo di vigilanza. Con il ricorso la società ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente, sostenendo che le misure adottate dimostrassero l’avvio del percorso di bonifica.
La Motivazione della Corte
La Cassazione richiama la funzione prognostica del giudizio previsto dall’art. 34-bis. L’autorità giudiziaria deve verificare sia il carattere occasionale dell’agevolazione, sia la concreta possibilità di affrancamento dell’impresa. Non basta prendere atto dell’interdittiva e della sua impugnazione. Occorre invece valutare, sul quadro patologico già emerso, se l’intervento giudiziale possa eliminare il rischio di infiltrazione e restituire l’attività al circuito economico sano. La Corte si conforma così ai principi richiamati dalle sentenze n. 9122/2021 e n. 7090/2025.
Nel caso esaminato, la motivazione del decreto è stata ritenuta autonoma, approfondita e fondata su elementi successivi all’interdittiva. I rapporti familiari non sono stati considerati isolatamente. Ad essi si aggiungevano la precedente compresenza dei soci nelle due società, la cessione delle quote in prossimità dell’udienza, il pregresso uso della stessa sede, i rapporti commerciali, il comodato gratuito dei mezzi indispensabili all’attività e il ruolo operativo del soggetto ritenuto capace di orientare tutte le scelte aziendali.
Tali circostanze hanno consentito di qualificare la società ricorrente come braccio operativo dell’impresa interdetta e di escludere l’occasionalità dell’infiltrazione. La soluzione rispetta il principio espresso dalla sentenza n. 10578/2023: la relazione familiare può giustificare il rigetto solo quando concorrano ulteriori indici dell’influenza del soggetto pericoloso. Qui tali indici erano molteplici, attuali e collegati alla gestione concreta, mentre le modifiche formali dell’assetto societario non li avevano neutralizzati.
È stata infine confermata la valutazione negativa sul modello organizzativo. Il documento riproduceva principi generali, ma non specificava protocolli e procedure adeguati alla struttura e ai rischi dell’impresa. Mancavano criteri concreti per selezionare i partner, controllare l’amministratore e assicurare l’autonomia effettiva dell’organismo di vigilanza. La mera previsione astratta di indipendenza e poteri non dimostrava un percorso effettivo di affrancamento. Il ricorso, limitato a contrapporre una diversa valutazione senza confrontarsi con queste carenze, è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese processuali.
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