Ricongiunzione previdenziale disponibile: la rinuncia dell’assicurato è valida (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2420 del 01.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’assicurato alla ricongiunzione delle posizioni assicurative non è indisponibile né irrinunciabile. Oggetto dell’atto di disposizione non è la posizione previdenziale in sé, ma un beneficio finalizzato a realizzare, mediante l’unificazione delle posizioni, un risultato pensionistico più favorevole; il suo conseguimento è rimesso a un’iniziativa facoltativa dell’interessato e il diritto è perciò pienamente disponibile. Ne consegue la validità della rinuncia espressa alla ricongiunzione, con riserva di richiederla ove venga ripristinata la precedente normativa. L’interpretazione degli atti negoziali, quanto al valore della dichiarazione di rinuncia, resta riservata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato domanda di ricongiunzione presso l’AGO della posizione assicurativa già costituita presso l’INPDAP. Dopo l’introduzione del comma 12-septies dell’art. 12 d.l. n. 78/2010, convertito con l. n. 122/2010, che aveva posto a carico degli assicurati l’onere della ricongiunzione anche per le domande pendenti, la ricorrente aveva rinunciato con nota dell’1.9.2011 alle domande presentate, riservandosi di riproporle ove l’onere fosse venuto meno, e chiedendo intanto la liquidazione della pensione in regime di totalizzazione.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2696/2018, aveva confermato la pronuncia. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 38 e 24 Cost., dell’art. 1 l. n. 29/1979 e la irrevocabilità del diritto alla ricongiunzione, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 147 del 2017.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, per l’intima connessione delle censure, e li dichiara infondati. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla tesi della ricorrente, secondo cui il diritto dell’assicurato alla ricongiunzione sarebbe assolutamente irrinunciabile per indisponibilità intrinseca del diritto sottostante, con conseguente impossibilità giuridica di ogni atto rivolto a dismettere la posizione già conseguita.
Tale assunto è respinto. La Corte chiarisce che oggetto dell’atto di disposizione concernente la ricongiunzione non è la posizione previdenziale in sé stessa, quanto piuttosto un beneficio finalizzato a realizzare, mediante l’unificazione delle posizioni assicurative, un risultato pensionistico più favorevole all’assicurato. Il conseguimento di tale risultato è rimesso a un’iniziativa facoltativa dell’interessato e deve perciò ritenersi pienamente disponibile, come già affermato da Cass. n. 12935 del 1999.
Caduta la premessa dell’indisponibilità, le residue censure si appuntano sull’interpretazione che i giudici di merito hanno dato della nota dell’1.9.2011, alla quale è stato attribuito valore di rinuncia in senso sostanziale, salva la riserva di richiedere la ricongiunzione in caso di ripristino della normativa precedente.
Su questo punto la Corte rileva l’inammissibilità delle censure: l’interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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