La liquidazione giudiziale del datore di lavoro non giustifica la revoca del nulla osta per forza maggiore (TAR Lombardia n. 3563 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione giudiziale della società che aveva richiesto la quota di ingresso, sopravvenuta dopo il rilascio del nulla osta e l’ingresso del lavoratore, integra una causa di forza maggiore non imputabile allo straniero. Tale circostanza impedisce alla Prefettura di disporre la revoca del nulla osta al lavoro subordinato per il solo mancato perfezionamento del contratto di soggiorno, senza valutare l’evento sopravvenuto. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e di motivazione, con obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sulla domanda di permesso per attesa occupazione.
Il Fatto
Un cittadino tunisino, ottenuto un nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998 e fatto ingresso in Italia con regolare visto, si trovava impossibilitato a stipulare il contratto di soggiorno: la società promittente era stata dichiarata in liquidazione giudiziale e il suo legale rappresentante risultava irreperibile.
Il lavoratore presentava quindi istanza per il permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi della circolare ministeriale n. 3836 del 2007. La Prefettura di Milano, con provvedimento del 09.09.2025, disponeva la revoca del nulla osta e il diniego del permesso, ritenendo l’istituto dell’attesa occupazione applicabile solo a chi abbia già perso un lavoro in costanza di permesso di soggiorno.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia accoglie il ricorso, aderendo all’orientamento giurisprudenziale per cui la liquidazione giudiziale della società promittente, unitamente all’irreperibilità del rappresentante legale, integra una causa di forza maggiore per il lavoratore, nell’oggettiva impossibilità di adempiere all’obbligo di stipula del contratto.
Il Collegio richiama il principio per cui la revoca del nulla osta come automatica conseguenza della mancata sottoscrizione del contratto, senza considerare eventi di forza maggiore, contrasta con la tutela del legittimo affidamento dello straniero: questi, avendo fatto regolare ingresso sulla base di un titolo rilasciato dall’autorità, non può subire pregiudizio da vicende a lui non imputabili. La circostanza risulta documentalmente provata, essendo la liquidazione giudiziale sopravvenuta sia alla richiesta di quota sia all’ingresso in Italia.
La decisione valorizza il principio di proporzionalità: l’amministrazione non può limitarsi a respingere automaticamente l’istanza, dovendo valutare l’evento sopravvenuto che rende oggettivamente impossibile il perfezionamento del procedimento. Il provvedimento impugnato è annullato per difetto di istruttoria e carenza motivazionale.
L’amministrazione dovrà rideterminarsi, verificando la sussistenza ab origine dei presupposti per il legittimo ingresso del lavoratore, con particolare riferimento all’adeguatezza reddituale della società promittente, e l’assenza di altri motivi ostativi. Il Collegio conferma invece il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato per incompletezza documentale, non sanata prima del passaggio in decisione.
Nota della Redazione
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