Interesse ad agire del correntista in concordato per nullità clausole e saldo (Cass. civ. Sez. I n. 2833 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il correntista conserva un interesse concreto ed attuale, ex art. 100 c.p.c., ad agire per l’accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e per la rideterminazione del saldo finale, anche quando il conto sia chiuso da anni e la pretesa sia neutralizzata da un controcredito superiore vantato dalla banca. La chiusura del rapporto non esclude l’interesse, poiché la rettifica del saldo può esprimersi in una posta debitoria più ridotta, esito già di per sé favorevole per chi agisce. L’interesse permane, inoltre, quando la parte sia una società in concordato preventivo omologato, non formando l’omologazione alcun giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti: la rideterminazione del saldo incide sulla determinazione della massa passiva e sulla distribuzione dell’attivo agli altri creditori.
Il Fatto
Una società in liquidazione e in concordato preventivo convenne in giudizio la banca, chiedendo l’accertamento della nullità delle clausole di un conto corrente — capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, tasso ultralegale e commissione di massimo scoperto — la rideterminazione del saldo alla data di chiusura e la restituzione degli importi indebitamente percepiti. La banca si costituì, eccependo un proprio credito e chiedendone la compensazione giudiziale con la pretesa avversaria.
Il Tribunale respinse le domande, rilevando che il credito della banca superava comunque il saldo ricalcolato dalla società e che, di conseguenza, mancava l’interesse alla pronuncia sulle nullità, pregiudiziali all’azione di indebito. La Corte d’appello confermò, aggiungendo che la società aveva rinunciato al motivo sulla ripetizione di indebito e che il controcredito non era stato adeguatamente censurato, con conseguente giudicato interno. La società ricorse per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva anzitutto un’inesattezza di fondo nella sentenza impugnata. Il credito della banca derivava solo in parte dal saldo passivo del conto corrente contestato, mentre per il residuo trovava titolo in una cambiale rimasta insoluta. Il ragionamento dei giudici di merito, costruito sulla compensazione tra la somma richiesta in ripetizione e l’intero controcredito, è errato in relazione alla componente riferita al conto corrente.
Secondo le allegazioni della ricorrente, il saldo passivo era frutto dell’applicazione di clausole nulle. L’epurazione dei loro effetti avrebbe potuto condurre a un saldo attivo. Le poste, quindi, non derivavano da rapporti distinti — mancando il presupposto della compensazione propria — e non potevano considerarsi contemporaneamente esistenti, dovendosi concepire in termini di alternatività.
Da qui l’erroneità dell’affermazione sul giudicato interno. Esso poteva riguardare il credito da cambiale, apparentemente autonomo, ma non la determinazione del saldo del conto corrente. La ricorrente, riproponendo in appello le censure sulla nullità delle clausole e sulla rettifica del saldo, aveva contestato la ricostruzione alternativa avanzata dalla banca sul medesimo rapporto, impedendo il formarsi del giudicato. L’atto d’appello, esaminato dalla Corte quale giudice del fatto processuale per il vizio di cui all’art. 360, n. 4), c.p.c., mostrava che la ricorrente aveva diffusamente criticato la decisione di primo grado sul difetto di interesse.
La Corte afferma quindi il persistente interesse all’accertamento della nullità e alla rideterminazione del saldo. Il richiamo all’orientamento che riconosce tale interesse anche a conto aperto — Cass. Sez. Un. n. 24418 del 2010 e Cass. Sez. VI n. 21646 del 2018 — è persino ultroneo, essendo il conto chiuso da anni. Non esiste un diritto autonomo alla rettifica dell’annotazione rispetto al diritto di far valere la nullità del titolo, e l’azione di nullità è imprescrittibile ex art. 1422 c.c. (Cass. Sez. I n. 3858 del 2021). L’interesse sussiste anche quando l’esito sia una posta debitoria più ridotta, e l’eventuale neutralizzazione per effetto di un controcredito superiore non lo elide.
Infine, con riferimento alla speciale condizione della ricorrente, la Corte ricorda che l’elenco dei creditori depositato con la domanda di concordato non ha valore confessorio e che l’omologazione non comporta giudicato sull’esistenza, entità e rango dei crediti. Ne deriva il pieno interesse alla rideterminazione della propria esposizione debitoria, per l’incidenza sulla massa passiva e sulla distribuzione dell’attivo. Il primo motivo è accolto, il secondo assorbito, con cassazione e rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Nota della Redazione
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