Trattamento fine mandato amministratori deducibile fuori dal limite del TFR (Cass. civ. Sez. V n. 3299 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di fine mandato previsto in favore degli amministratori di società non è soggetto al limite di deducibilità stabilito dall’art. 2120 cod. civ. per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti, mancando una norma che imponga alle società di ammortizzare le relative quote con le modalità previste per questi ultimi. In ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., le quote accantonate per il trattamento di fine mandato sono deducibili in ciascun esercizio secondo il principio di competenza, purché la previsione del trattamento risulti da un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti opera il principio di cassa, con deducibilità del compenso nell’esercizio di corresponsione ai sensi dell’art. 95, comma 5, t.u.i.r.
Il Fatto
La società ricorrente impugna cinque avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria ha recuperato, per gli anni dal 2008 al 2012, una maggiore Ires. L’Ufficio ha ripreso a tassazione parte del trattamento di fine mandato accantonato in favore degli amministratori e portato in deduzione per un importo superiore al limite fiscalmente previsto per i lavoratori dipendenti, ritenendo applicabile l’art. 2120 cod. civ.
La commissione tributaria provinciale ha riunito i ricorsi e li ha rigettati; la commissione regionale ha confermato nel merito, accogliendo l’appello solo quanto alla compensazione delle spese. La società ricorre in Cassazione deducendo tre motivi, tra cui la violazione della disciplina sulla deducibilità del trattamento di fine mandato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui la società denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, è infondato. La Corte ricorda che la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, restando esclusa la mera insufficienza della motivazione.
Nel caso di specie la commissione regionale, dopo aver rilevato l’assenza di una norma analoga all’art. 105 t.u.i.r. per i rapporti di collaborazione continuata, aveva esplicitato la ratio decidendi ravvisando una progressiva attinenza tra il mandato dell’amministratore e il rapporto di lavoro. La motivazione risulta pertanto adeguatamente esposta.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte richiama i propri precedenti (Cass. n. 15966 del 2024, Cass. n. 25435 del 2022, Cass. n. 28827 del 2021, Cass. n. 24848 del 2020) con cui è stato escluso che, in assenza di una norma che obblighi le società ad ammortizzare le quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ. Le quote sono deducibili in base al principio di competenza, purché la previsione del trattamento risulti da atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto; altrimenti trova applicazione il principio di cassa (§§ artt. 95 e 105 t.u.i.r., Cass. n. 19445 del 2023, Cass. n. 26431 del 2018).
La commissione regionale, equiparando fiscalmente il trattamento di fine mandato al trattamento di fine rapporto, non si è attenuta a tali principi. Il terzo motivo resta assorbito. Non essendovi accertamenti di fatto da demandare al giudice di merito, la controversia è decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente; le spese di legittimità seguono la soccombenza, mentre quelle delle fasi di merito sono compensate.
Nota della Redazione
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