Il professionista socio di società di revisione non è soggetto a IRAP per difetto di autonoma organizzazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 4152 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive. L’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo, poiché è necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi ma anche sotto i profili organizzativi. Non sono soggetti a IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisce come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata.

Il Fatto

Il contribuente, professionista e socio di una primaria società di revisione per la quale lavorava senza impiego di capitale, dipendenti o autonoma organizzazione, traendo da essa unicamente i propri redditi, richiedeva il rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2013-2014 e, con distinta istanza, per gli anni 2014-2017. Formatosi il silenzio-rifiuto, adiva il giudice tributario, senza trovare accoglimento delle proprie ragioni in primo grado. La sentenza veniva confermata in appello dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo di ricorso, la parte contribuente deduceva la violazione dell’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, contestando che la propria posizione di professionista socio di minima partecipazione inserito in un grande network aziendale comportasse la riferibilità a lui dell’organizzazione aziendale. La Corte osserva che il tema è già stato affrontato dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che il presupposto dell’autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e si avvalga di lavoro altrui non eccedente un dipendente con mansioni esecutive (Cass. S.U. n. 9451/2016).

Tale principio è stato successivamente affinato, precisando che l’attività professionale svolta nell’ambito di una società di cui il professionista è socio non integra il presupposto impositivo, poiché è necessario che la struttura faccia capo al lavoratore stesso, non solo operativamente ma anche sotto i profili organizzativi. La giurisprudenza di legittimità ha cassato la sentenza che aveva ritenuto soggetti a IRAP i compensi di un commercialista per attività svolte avvalendosi dell’apparato strumentale della società di revisione di cui era socio (Cass. n. 26702/2024; conformi n. 3281, n. 30284 e n. 30287 del 2025).

Nel caso di specie, i proventi del ricorrente provenivano esclusivamente dalla società di revisione, che utilizzava le sue capacità tecniche e manageriali nell’ambito della propria attività d’impresa, i cui proventi erano regolarmente assoggettati a IRAP. Il professionista riceveva la sola remunerazione per l’attività prestata come individuo, lavoratore autonomo a favore della società. La circostanza che egli fosse eventualmente chiamato a esercitare un potere organizzativo non rileva, poiché l’attività complessiva aveva come unico obiettivo la produzione di servizi della società a favore dei clienti di quest’ultima.

Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento. La sentenza impugnata è cassata e, non sussistendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio è deciso nel merito con l’accoglimento del ricorso originario. Le spese dei gradi di merito sono compensate in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la regola della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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