Frode carosello: la deducibilità dei costi richiede prova rigorosa dei presupposti (Cass. civ. Sez. 5 n. 16062 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, ovvero la possibilità per quest’ultimo di rendersi conto che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. Grava invece sul contribuente la prova contraria, da offrire con la massima diligenza esigibile da un operatore accorto e qualificato. La deducibilità dei costi, anche dopo l’introduzione dell’art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993, non è automatica per il solo fatto dell’operatività dell’impresa acquirente, ma resta subordinata alla prova dei presupposti di effettività, inerenza, competenza, certezza e determinabilità, onere che non può essere assolto sulla base delle sole fatture false o delle false registrazioni. L’erronea attribuzione della qualità di giudicato a una sentenza non irrevocabile costituisce errore di diritto, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e non errore di fatto revocatorio.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore della macellazione, relativamente all’anno d’imposta 2011. Le verifiche della Guardia di Finanza avevano disvelato una complessa frode carosello facente capo ad altre società, riconducibili a un unico soggetto, tra cui la società dante causa dei beni locati e acquistati dalla contribuente. L’Agenzia delle Entrate contestava l’indeducibilità di costi per locazione, ammortamenti e manutenzioni, nonché l’esistenza di ricavi non dichiarati emersi da indagini bancarie. La Commissione Tributaria Regionale, in riforma parziale della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello della società, annullando l’avviso.
Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa pronuncia su una parte delle riprese, l’erronea applicazione dei principi in materia di onere della prova e di operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte suprema, riuniti i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva, accoglieva le doglianze dell’Amministrazione finanziaria.
La Motivazione della Corte
La S.C. ha rilevato che la sentenza impugnata aveva annullato integralmente l’avviso di accertamento, eccezion fatta per un importo relativo a costi non inerenti, limitandosi però a esaminare le contestazioni riguardanti i costi di locazione e di acquisto degli automezzi. In tal modo, il giudice di merito aveva pretermesso le ulteriori riprese, tra cui quelle relative all’IVA e agli altri costi, le quali costituivano autonomi fatti costitutivi della pretesa erariale, che avrebbero dovuto formare oggetto di specifica disamina. Tale comportamento integra un’omissione di pronuncia, atteso che le contestazioni contenute nell’avviso sostanziano la domanda della parte pubblica.
Con riguardo all’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha richiamato il principio consolidato, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui l’Amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, mentre su quest’ultimo incombe la prova contraria. La CTR, invece, aveva ritenuto deducibili i costi per il solo fatto dell’operatività della società acquirente, senza verificare l’assolvimento da parte sua dello stringente onere probatorio. In proposito, la Corte ha precisato che la documentazione prodotta dal contribuente, per superare la contestazione, deve consistere in scritture formalmente corrette e contenutisticamente attendibili, diverse dalle fatture false e dalle false registrazioni.
La Cassazione ha inoltre ritenuto fondato il motivo concernente gli accertamenti bancari, affermando che le presunzioni legali di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972 non necessitano dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c. e possono essere superate solo da una prova analitica, riferita a ciascuna movimentazione bancaria. Il giudice di merito è tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ogni singola operazione, dando conto in motivazione delle relative risultanze.
Con riferimento al ricorso concernente la ripresa delle ritenute, la Corte ha precisato che l’erronea attribuzione della qualità di giudicato a una sentenza impugnata costituisce un errore di diritto, in quanto il giudicato partecipa della natura dei comandi giuridici e la sua interpretazione è assimilata a quella delle norme. Ne deriva che tale vizio è denunciabile per violazione di legge, e non come omesso esame di un fatto decisivo, risolvendosi in un error in iure e non in un errore di fatto revocatorio. Per l’effetto, accogliendo tale motivo, la Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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