Motivazione apodittica della sentenza di appello e vizio di omessa pronuncia (Cass. civ. Sez. V n. 3409 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di appello che respinge in blocco i motivi di impugnazione con formule apodittiche e tautologiche, senza esaminare le singole censure sollevate dalla parte, è affetta da violazione dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. Il giudice di secondo grado che si limiti a richiamare per relationem le argomentazioni del primo giudice, senza dare conto delle specifiche doglianze, incorre nel vizio di omessa pronuncia e nella nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile al giudizio di appello tributario per il rinvio di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il Fatto

Il contribuente, esercente attività di panificazione e rivendita di prodotti da forno, impugnava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione una nota di costo ritenuta non veritiera, con conseguente ripresa Irpef, Irap e addizionali, sul presupposto che il soggetto emittente non fosse qualificato, non risultando iscritto in albi né titolare di partita IVA, e che il differimento del pagamento fosse antieconomico.

Fallito il procedimento di accertamento con adesione, il contribuente proponeva ricorso. La C.T.P. di Asti respingeva l’impugnazione; la C.T.R. del Piemonte confermava la decisione di primo grado. Il contribuente ricorreva per cassazione con nove motivi, alcuni dei quali articolati in più profili. L’Agenzia non depositava controricorso ma partecipava alla discussione orale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per non aver esaminato le doglianze articolate contro la decisione di primo grado. Ad avviso del ricorrente, i giudici di appello si sarebbero appiattiti sulla pronuncia di primo grado utilizzando formule linguistiche generiche, senza dimostrare di aver esaminato specificamente i motivi di impugnazione.

La Corte ritiene il motivo fondato. A fronte dei complessi e vari motivi di appello, di cui la stessa sentenza impugnata aveva dato conto nella parte dedicata allo svolgimento del processo, la motivazione offerta dai giudici di appello risulta apodittica e tautologica: essa non affronta le questioni indicate dal contribuente nell’atto di appello, limitandosi a respingere in blocco i motivi e affermando che il costo disconosciuto era “campato in aria” sulla base del rapporto di stretta parentela tra il contribuente e il suo asserito consulente.

La Corte rileva, inoltre, che non si comprende il motivo per il quale il giudice di appello giunga alla conclusione che il contribuente non abbia fornito prove dell’esistenza del costo disconosciuto dall’Ufficio. Il difetto argomentativo si sostanzia nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., applicabili al rito tributario in forza del rinvio di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., che impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, che in diversa composizione regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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