Questionario fiscale, preclusione documentale e lettura restrittiva dopo Corte cost. n. 137/2025 (Cass. civ. Sez. V n. 26595 del 10.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, la preclusione all’allegazione di dati e all’esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale, prevista dall’art. 32, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973, consegue automaticamente all’inottemperanza all’invito, non è soggetta a eccezione di parte e può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Essa non opera quando il contribuente depositi unitamente all’atto introduttivo del giudizio di primo grado i documenti non trasmessi e contestualmente dichiari, in maniera chiara ed esplicita, di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 137/2025 la preclusione va interpretata in senso fortemente restrittivo e colpisce solo gli elementi informativi dal contenuto univocamente favorevole al contribuente, restando esclusi quelli a contenuto misto. Il giudice è tenuto a verificare in via officiosa la sussistenza e la plausibilità della causa ostativa dedotta nel ricorso.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, titolare di partita IVA, un avviso di accertamento sintetico ai fini Irpef per l’anno 2008, emesso ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 in presenza di omessa dichiarazione. Il recupero a tassazione si fondava sul possesso di beni indice di capacità contributiva e su spese per incrementi patrimoniali sostenute nel quinquennio 2008-2012 per oltre 700mila euro.

Fallita la definizione per accertamento con adesione, il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di Messina, che annullava l’atto per mancata valutazione della documentazione prodotta in sede di adesione e per l’unicità dell’annualità incongrua. L’Ufficio appellava, deducendo la violazione dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per non avere il contribuente indicato nel ricorso le giustificazioni della produzione tardiva. La CTR rigettava il gravame, ravvisando il difetto di motivazione dell’atto per non avere l’Ufficio dato atto della documentazione tardivamente prodotta. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’Agenzia, resistito dal controricorrente con eccezioni di inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Respinte le eccezioni generali di inammissibilità, la Corte conferma la correttezza della sussunzione dei motivi sotto l’art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. e l’irrilevanza dell’eventuale erroneo inquadramento, spettando al giudice di legittimità il corretto inquadramento del motivo.

Il primo motivo è fondato: la sentenza della CTR è affetta da errore palese. Non può ritenersi illegittimo un atto per vizio di motivazione derivante dall’omesso esame di documenti prodotti dal contribuente in data successiva alla sua emissione, nella specie in sede di accertamento con adesione, fase che logicamente segue l’emissione dell’avviso.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricostruisce la funzione dell’invito ex art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, volto ad assicurare un dialogo preventivo tra fisco e contribuente. La mancata risposta è sanzionata con la preclusione dell’allegazione di dati e dell’esibizione di documenti non forniti in fase procedimentale, rilevabile d’ufficio, che non opera se il contribuente si avvalga della deroga del quinto comma. La dichiarazione di causa non imputabile deve essere resa in modo chiaro ed esplicito nel ricorso introduttivo, come affermato dal consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 28049 del 2009, Cass. n. 6617 del 2021).

La Corte dà conto del vaglio di costituzionalità superato dalla disciplina con la sentenza della Corte costituzionale n. 137/2025. Le disposizioni sono estranee al principio nemo tenetur se detegere e rispettano ragionevolezza e proporzionalità in quanto strumentali alla cooperazione del contribuente. Ne deriva una lettura fortemente restrittiva: la preclusione opera solo per gli elementi univocamente favorevoli al contribuente, con esclusione di quelli a contenuto misto, e va ampliato il divieto di richiedere documenti già in possesso dell’amministrazione.

La CTR non ha fatto buon governo di tali principi, omettendo di verificare se il questionario contenesse l’invito specifico e se il contribuente avesse dichiarato nel ricorso la causa non imputabile. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione Staccata di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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