Revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto solo se percettivo (Cass. civ. Sez. I n. 3541 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., è ammessa, in relazione all’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nell’ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l’esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti di causa. L’errore rilevante consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti; non può concernere l’attività interpretativa e valutativa; deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa; deve essere essenziale e decisivo; deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte. Non integra errore di fatto la doglianza che investa il sindacato svolto dalla Corte e prospetti un errore di giudizio, sollecitando una diversa decisione sui motivi del ricorso originario.
Il Fatto
I ricorrenti, promittenti venditori della totalità delle quote di una società, dopo la risoluzione di un primo preliminare stipulavano con il legale rappresentante di altra società un nuovo contratto preliminare, cui seguiva il contratto definitivo di cessione di una quota del capitale e una scrittura privata di conferma degli accordi. Il prezzo era fissato in due tranches.
Dopo una diffida inviata da un terzo, la società acquirente non versava le somme dovute; i venditori ottennero decreto ingiuntivo, opposto con esito parzialmente favorevole alla debitrice. L’appello dei venditori era rigettato e il loro ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. Avverso tale ordinanza di legittimità essi proponevano ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto nella lettura di una clausola contrattuale. La società acquirente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava l’errore di fatto ex art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che il Collegio avesse omesso di esaminare, per mera svista, la clausola 7 dell’atto notarile, confondendola con la diversa clausola 7 del contratto preliminare, e che la circostanza, decisiva, non era mai stata oggetto di controversia tra le parti.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la revocazione delle pronunce di cassazione è ammessa solo per errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità. Le medesime Sezioni Unite, con la pronuncia Sez. U. n. 20013 del 2024, hanno precisato i caratteri dell’errore rilevante, che deve essere percettivo, evidente, essenziale e decisivo, e non può concernere l’attività interpretativa e valutativa.
Nel caso concreto la doglianza, piuttosto che evidenziare un errore percettivo con tali caratteristiche, investe il sindacato di legittimità già svolto e prospetta un errore di giudizio, senza confrontarsi con il contenuto della decisione impugnata e sollecitando in sostanza una diversa decisione sui motivi del ricorso originario.
La Corte ha inoltre osservato che la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata concerne l’interpretazione del contratto di compravendita, nel cui ambito rientra la previsione contrattuale discussa dai ricorrenti. Questa previsione era stata espressamente esaminata e devoluta al giudice di legittimità ed è stata esattamente valutata nella statuizione impugnata. Il richiamo, ad abundantiam, alla clausola del preliminare non dimostra alcun errore percettivo, ma palesa al più un esame eventualmente non necessario, dal quale non è possibile inferire l’incompletezza della vicenda esaminata.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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