La revocazione per errore di fatto non censura la valutazione di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. 1 n. 4792 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo in presenza di una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia condotto il giudice ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli stessi atti risulti positivamente accertato. Detto errore non può mai consistere in un’inesatta valutazione delle risultanze processuali, che integra semmai un vizio motivazionale, né può avere ad oggetto un fatto che abbia formato oggetto di dibattito processuale e della consequenziale pronuncia. La censura con cui si contesta l’applicazione del principio di autosufficienza di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c., avendo ad oggetto una valutazione del giudice di legittimità sul contenuto del ricorso, non attiene all’errore percettivo ma al vizio del giudicare ed è pertanto estranea al paradigma della revocazione.
Il Fatto
Due società, attive nel settore delle telecomunicazioni, avevano convenuto in giudizio un operatore dominante, lamentando l’abuso di posizione dominante realizzato mediante l’applicazione di condizioni economiche discriminatorie per il servizio di terminazione delle chiamate e chiedendone la condanna al risarcimento del danno. L’abuso era stato già accertato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con provvedimento confermato in sede giurisdizionale amministrativa.
Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello, con sentenza non definitiva e successiva sentenza definitiva, aveva rideterminato il danno in misura notevolmente inferiore, parametrandolo allo scenario controfattuale prescelto. Le società avevano quindi proposto ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, e la società convenuta aveva visto rigettare il ricorso incidentale. Avverso tale sentenza le società proponevano ricorso per revocazione ex art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la Corte di legittimità sarebbe incorsa in un errore di fatto, avendo qualificato come non noto un dato che invece era stato accertato nel corso del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione civile, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ripercorso la consolidata elaborazione giurisprudenziale in tema di revocazione per errore di fatto, distinguendo tra giudizio di fatto, avente ad oggetto l’accertamento di fatti «bruti», e giudizio di diritto, concernente l’interpretazione delle norme e la sussunzione. L’errore revocatorio integra una falsa percezione della realtà, obiettivamente ed immediatamente percepibile, che non richiede argomentazioni induttive né la ricognizione dell’attività ermeneutica svolta dal giudice.
La Corte ha rilevato che il ricorso per revocazione non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata. La Cassazione, nella pronuncia revocanda, non aveva affermato che il dato relativo al divario di prezzo non fosse un valore noto, ma aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché lo stesso non recava menzione delle acquisizioni processuali idonee a comprovare l’entità del divario, richiamando il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, n. 6, c.p.c. La declaratoria di inammissibilità era stata cioè fondata non su una distorta rappresentazione degli atti di causa, ma sulla valutazione che il motivo di ricorso fosse erroneamente formulato.
La Corte ha inoltre osservato che, anche ove il ricorso fosse stato aderente alla ratio decidendi, la censura non avrebbe comunque avuto natura revocatoria: contestare che il giudice di legittimità abbia confuso il concetto di «implicito» con quello di «ignoto» significa denunciare un errore di valutazione concernente il governo del materiale istruttorio, ossia un vizio del giudicare, non un errore di percezione. La revocazione non può essere utilizzata per supplire alla mancata menzione di acquisizioni processuali stigmatizzata dal giudice di legittimità, mediante richiami alla consulenza tecnica o alle sentenze di merito.
Da ultimo, la Corte ha escluso la configurabilità dell’errore revocatorio anche perché il fatto censurato aveva formato oggetto del dibattito processuale: la questione dell’esistenza della discriminazione e della misura del costo imputato alle divisioni commerciali era stata ampiamente discussa nei gradi di merito, sicché difettava il requisito della non controversia del fatto, condizione necessaria per l’operatività del rimedio. Il ricorso, in quanto lontano dalla previsione degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., è stato ritenuto ipotesi palese di abuso del diritto, con condanna delle ricorrenti al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., quantificato nella stessa misura delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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