Revocazione per errore di fatto non censura l’autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 3540 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., nell’ipotesi di errore di fatto compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, che presuppone divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti dalla sentenza e dagli atti di causa. L’errore revocatorio non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti, ed essere essenziale e decisivo. È pertanto inammissibile il ricorso per revocazione che, sotto la parvenza dell’errore di fatto rilevabile ictu oculi, censuri l’interpretazione data dal provvedimento impugnato al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda della società attrice nei confronti di due ex dipendenti, inibendo le condotte di concorrenza sleale e condannandoli al risarcimento. La decisione era stata riformata in appello, sul presupposto che le deposizioni testimoniali fossero inidonee a comprovare l’attività di concorrenza sleale e che mancasse il fascicolo di primo grado della società, con conseguente insussistenza di ulteriori riscontri probatori.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 14595/2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società avverso la sentenza di secondo grado. La società in liquidazione ha quindi proposto ricorso per revocazione, articolato in tre motivi, deducendo altrettante sviste percettive. Gli ex dipendenti sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

I tre motivi, esaminati congiuntamente per il carattere unitario della statuizione impugnata, sono stati dichiarati inammissibili, non venendo in evidenza alcun prospettato errore percettivo. La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 20013 del 2024, secondo cui l’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nell’erronea percezione dei fatti di causa che induca a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti.

La Corte precisa che l’errore revocatorio non può investire l’attività interpretativa e valutativa, deve essere di evidenza assoluta e immediatamente rilevabile, essenziale e decisivo, e riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. Non costituiscono vizi revocatori l’errore di diritto sostanziale o processuale né l’errore di giudizio o di valutazione, come affermato da Cass. n. 30994 del 2017 e Cass. Sez. U. n. 8984 del 2018.

Nel caso concreto, la Corte rileva che il profilo di inammissibilità posto a base della decisione impugnata non riguardava affatto la mancata produzione del fascicolo di primo grado, bensì la carenza descrittiva del motivo. La statuizione revocanda aveva evidenziato la necessità che gli atti e i documenti richiamati fossero riprodotti nel ricorso per consentire di apprezzarne la decisività. La Corte d’appello, del resto, aveva dato atto di non aver potuto esaminare detti documenti, non prodotti in quella sede, circostanza incontestata.

Quanto al terzo motivo, incentrato sull’uso dell’avverbio “presumibilmente”, la Corte lo dichiara inammissibile anche perché la ricorrente non illustra su quali circostanze fondi l’assunto. Il ricorso viene così dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, e senza provvedere sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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