Sanzioni civili non dovute per omessa iscrizione alla Gestione separata (Cass. civ. Sez. V n. 3848 del 15.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che per tale ragione non possono iscriversi all’INARCASSA, sono comunque tenuti a iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, poiché la ratio universalistica delle tutele previdenziali di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 attribuisce rilievo, ai fini dell’esclusione, al solo versamento del contributo soggettivo e non a quello integrativo, dovuto in funzione solidaristica. La prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. A seguito della Corte cost. n. 55 del 2024, gli stessi professionisti sono esonerati dalle sanzioni civili per l’omessa iscrizione relativamente al periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011.

Il Fatto

La Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della decisione di primo grado, aveva ritenuto dovuti i contributi e le sanzioni civili conseguenti all’iscrizione d’ufficio del ricorrente alla Gestione separata per gli anni 2005, 2006 e 2008. Il professionista, iscritto ad altra gestione previdenziale obbligatoria per l’attività di lavoro dipendente, aveva svolto in concomitanza attività libero-professionale.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi: violazione di legge in ordine all’an dell’obbligazione contributiva e al decorso della prescrizione, con particolare riferimento all’anno 2005 e all’anno 2008. L’INPS ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo. Il principio consolidato prevede che gli ingegneri e gli architetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e perciò impossibilitati a iscriversi all’INARCASSA, restano obbligati verso quest’ultima solo al pagamento del contributo integrativo.

Tale contributo, versato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica, non è idoneo a costituire una correlata prestazione previdenziale. Ne deriva l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, in coerenza con la ratio universalistica dell’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995. La Corte richiama sul punto Cass. n. 30344 del 2017 e i successivi arresti conformi, nonché la Corte cost. n. 238 del 2022.

Quanto alla prescrizione, i giudici di legittimità confermano la regola per cui essa decorre dalla scadenza dei termini di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che costituisce mera esternazione di scienza e non presupposto del credito contributivo (Cass. n. 27950 del 2018).

Per l’anno 2008 la Corte territoriale aveva correttamente individuato il dies a quo al 6 luglio 2009, in applicazione del DCPM 4.6.2009, con termine validamente interrotto dalla lettera ricevuta il 26 giugno 2014. Per l’anno 2005 la censura non scalfisce la qualificazione della data di maturazione operata dal giudice di merito.

Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte cost. n. 55 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera i professionisti in questione dalle sanzioni civili per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma. La sentenza è stata pertanto cassata in parte qua, con dichiarazione di non dovute le sanzioni e compensazione delle spese per la complessità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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