Errore revocatorio per questioni assorbite non percepite dalla Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 13203 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di Cassazione, l’omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura errore di fatto denunciabile ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.. Non rileva, ai fini della sua decisività, l’eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, sulla quale non si forma giudicato implicito, atteso che essa può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. La revocazione consegue anche quando la Cassazione, accolto il ricorso, abbia deciso la causa nel merito senza avvedersi che residuavano ulteriori accertamenti in fatto rimasti assorbiti nella sentenza d’appello.
Il Fatto
Una società elettrica proprietaria di un impianto di generazione aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rimodulato il valore catastale del compendio, portando a sostanziale quintuplicazione della rendita. La contribuente, insieme alla società subentrata per scissione, aveva coltivato l’azione nei gradi di merito con alterne vicende.
Il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della CTR Toscana era esitato in un’ordinanza di questa Corte che, accolto il ricorso dell’Agenzia e rigettato il ricorso incidentale, aveva deciso la causa nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Rilevato che la sentenza di merito conteneva profili non decisi perché rimasti assorbiti, la società proponeva ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che l’ordinanza impugnata non aveva rilevato l’esistenza di un motivo rimasto assorbito nei giudizi di merito, relativo all’asserita erronea sovrastima dei costi relativi ai pozzi e all’erronea determinazione del deprezzamento per vetustà dei beni, questione prospettata fin dal primo grado e supportata da perizia tecnica di parte. Il rigetto dell’originario ricorso era pertanto avvenuto senza che tale questione fosse mai stata esaminata.
La Corte richiama il principio, già affermato da Cass. n. 23502/2018 e da Cass. n. 1897/2022, e ribadito di recente, secondo cui l’omessa percezione di questioni assorbite configura errore di fatto revocatorio, senza che rilevi l’eventuale mancata riproposizione in sede di legittimità, atteso che su tali questioni non si forma giudicato implicito. Nella specie, il vizio era tanto più evidente perché la questione era stata ritualmente riproposta in ossequio all’art. 366 c.p.c.
La Corte accoglie quindi il ricorso, dispone la revocazione dell’ordinanza n. 29858/2023 limitatamente alla parte in cui decideva nel merito, cassa la sentenza della CTR e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per l’esame dei profili rimasti assorbiti.
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Nota della Redazione
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