Definizione agevolata della lite della società e ininfluenza sul socio (Cass. civ. Sez. 5 n. 10985 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite fiscale intervenuta esclusivamente nei confronti della società non spiega alcun effetto nei confronti del socio destinatario di un autonomo avviso di accertamento fondato sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973. La posizione del socio, infatti, è giuridicamente distinta da quella della società, pur traendo origine dalla medesima pretesa tributaria. Ne consegue che il giudice di merito non è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni per le quali la definizione agevolata della lite da parte della società non incide sulla fondatezza dell’accertamento nei confronti del socio.
Il Fatto
Il ricorrente, socio al 90% di una società a ristretta base sociale, aveva impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione finanziaria, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti, aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2011, un maggior reddito pro quota. Il ricorso era stato rigettato sia in primo grado sia in appello.
In particolare, il giudice di secondo grado aveva ritenuto l’irrilevanza, ai fini della posizione del socio, della definizione agevolata della lite intervenuta nel frattempo da parte della società in relazione alla pretesa tributaria posta a fondamento dell’accertamento impugnato dal socio medesimo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, investita del ricorso fondato su un unico motivo, ha esaminato la doglianza relativa alla dedotta nullità della sentenza per assenza di motivazione.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ha precisato che in sede di legittimità è denunciabile soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza stessa della motivazione. Tale anomalia si esaurisce nelle ipotesi della mancanza assoluta di motivi, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del mero difetto di sufficienza della motivazione.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva dato compiutamente conto delle ragioni per le quali la definizione agevolata della lite da parte della società non poteva spiegare effetti sul socio, richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Il ricorso, pertanto, sollecitava una inammissibile revisione del merito.
La Corte ha infine ricordato che il giudice di merito non è tenuto a un’esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti e che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un riesame della vicenda sostanziale.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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