Decadenza del potere impositivo e prescrizione della riscossione: distinzione applicabile anche all’IMU (Cass. civ. Sez. 5 n. 11607 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di decadenza concerne esclusivamente l’esercizio del potere impositivo e di accertamento del tributo, mentre la prescrizione, ex art. 2948, n. 4, c.c., riguarda la successiva fase di riscossione del credito definitivamente accertato. In materia di tributi locali, per il rispetto del termine decadenziale di notifica dell’avviso di accertamento assume rilevanza la data in cui l’ente ha consegnato l’atto all’Ufficio postale per la notifica, e non quella, successiva, di effettiva ricezione da parte del contribuente, trovando applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. L’eccezione di prescrizione del credito è logicamente incompatibile con la contestazione dell’avvenuto esercizio del potere impositivo entro il termine decadenziale.
Il Fatto
Il Comune di Canicattì aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2013. L’atto era stato preso in carico dall’Ufficio postale in data 24.11.2018, ma era pervenuto alla destinataria soltanto il 3.1.2019. La contribuente aveva impugnato l’avviso, eccependo l’intervenuta decadenza del potere impositivo dell’ente, in quanto la notifica era avvenuta oltre il termine del 31.12.2018, scadente ex art. 1, comma 161, legge n. 296/2006.
I giudici di merito avevano respinto le ragioni della contribuente, ritenendo applicabile il principio della scissione degli effetti della notificazione tra notificante e destinatario dell’atto. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia aveva confermato la sentenza di primo grado, avverso la quale la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con il quale la contribuente deduceva la violazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., contestando il mancato rilievo dell’intervenuta prescrizione del credito, atteso che l’avviso era stato notificato solo in data 29.01.2019, a fronte di un termine ultimo scaduto il 31.12.2018.
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha innanzitutto evidenziato un’insanabile confusione concettuale tra gli istituti della decadenza e della prescrizione. Il termine di decadenza, ex art. 2964 c.c., non soggetto a sospensione o interruzione, attiene all’esercizio del potere impositivo-accertativo dell’Amministrazione. La prescrizione, invece, opera esclusivamente in una fase successiva, quella del recupero del tributo, ma solo dopo il tempestivo esercizio della pretesa impositiva e il definitivo accertamento del diritto al prelievo.
Richiamando i propri precedenti (tra cui ordinanza n. 21810 del 2022, ordinanza n. 16893 del 2024 e sentenza n. 17672 del 2023), la Corte ha ribadito che, per i tributi locali, il termine di decadenza è quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione o del versamento, mentre la riscossione coattiva deve avvenire entro il terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Una volta notificata la cartella di pagamento, opera il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c..
Quanto alla tempestività della notifica, la Corte ha ribadito l’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, ex art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e Corte costituzionale n. 477 del 2002, come recepito dalle Sezioni Unite n. 40543 del 2021. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza, rileva esclusivamente la data in cui l’ente impositore ha posto in essere gli elementi necessari per la notifica, ossia la consegna dell’atto all’Ufficio postale, e non quella della sua successiva conoscenza da parte del contribuente. Nella specie, l’avviso era stato preso in carico dall’Ufficio postale nel novembre 2018, quindi ben prima della scadenza del termine del 31.12.2018.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non sussistendo peculiarità atte a escluderne l’applicazione, e con il conseguente raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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