Ottemperanza del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 2173 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia riconosciuto al docente il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo accerta la perdurante inerzia dell’amministrazione e ordina l’attivazione del beneficio economico nel termine di novanta giorni. La mancata prova, da parte dell’amministrazione, dell’avvenuto riconoscimento del beneficio integra inadempimento rilevante ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. Per il caso di ulteriore inadempienza è nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, cui è demandata l’esecuzione di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza con cui il Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite l’assegnazione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, condannando l’amministrazione all’attribuzione della carta per l’importo nominale di € 1.500,00.
La ricorrente ha dedotto l’avvenuta notifica della sentenza, il decorso del termine di centoventi giorni, il passaggio in giudicato del titolo e la mancata ottemperanza dell’amministrazione. Ha chiesto l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta, con emissione materiale della carta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare il rispetto delle condizioni processuali dell’azione di ottemperanza. Dalla documentazione in atti risulta che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria dell’ufficio giudiziario, e che, eseguita la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Superato lo scrutinio delle formalità, il TAR ha rilevato che le statuizioni del dispositivo non avevano ricevuto esecuzione. L’amministrazione, costituitasi con mero atto di stile, non ha fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con caricamento dell’importo di € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati.
Il ricorso è stato pertanto accolto. In esecuzione del titolo, il Tribunale ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’attivazione della carta elettronica per l’importo di € 1.500,00 entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega a un funzionario. L’organo straordinario è tenuto a insediarsi, previa formale richiesta della parte corredata dalla dichiarazione sulla scadenza del termine e sulla perdurante inottemperanza, e a dare completa ed esatta esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.
Il TAR ha precisato l’ampiezza del mandato commissariale: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale della somma. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non valgono come causa di impedimento, dovendo il commissario porre in essere ogni iniziativa necessaria. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso. Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori per dichiarato anticipo.
Nota della Redazione
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