Accesso ai documenti amministrativi dichiarazione sopravvenuta carenza interesse improcedibilità (TAR Puglia n. 757 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, resa dalla parte ricorrente prima della trattenuta della causa in decisione, determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendosi invece configurarsi una cessazione della materia del contendere per il solo fatto dell’avvenuto riscontro all’istanza di accesso, in mancanza di prova in atti dell’effettiva ostensione della documentazione richiesta. In tale evenienza, la regolamentazione delle spese di lite può essere operata dal giudice applicando il principio della soccombenza virtuale, laddove l’Amministrazione abbia dimostrato, con il proprio comportamento successivo alla proposizione del ricorso, la fondatezza della pretesa azionata.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario confinante, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. avverso il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso presentata al Comune, avente ad oggetto la S.C.I.A. in variante al Permesso di Costruire e tutti i relativi allegati. Il ricorrente chiedeva l’annullamento del silenzio e la condanna dell’Amministrazione all’esibizione e al rilascio di copia della documentazione. Si costituiva il Comune di Gallipoli, mentre la controinteressata non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dato atto che il ricorrente aveva depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, evidenziando che il Comune, con nota successiva alla proposizione del giudizio, aveva trasmesso copia di tutti gli atti richiesti. Richiamato il principio per cui, sino al momento della trattenuta della causa in decisione, la parte ricorrente ha la piena disponibilità dell’azione, il Collegio ha precisato che la dichiarazione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., e non una cessazione della materia del contendere, difettando la prova in atti dell’effettiva ostensione documentale.
In punto di spese, il Tribunale ha valorizzato la circostanza, concordemente rappresentata dalle parti, che l’ostensione della documentazione era avvenuta nell’ottobre 2024, cioè in epoca successiva alla proposizione del giudizio: da ciò ha desunto la fondatezza della pretesa azionata, condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.