Ottemperanza per la carta del docente: il difetto di procura è sanabile se anteriore alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 2026 (TAR Liguria n. 956 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il difetto di procura alle liti è sanabile se la procura originaria è stata rilasciata in data anteriore alla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 2026, la quale ha statuito l’insanabilità del vizio nel processo amministrativo. L’ordine di esecuzione del giudicato, emesso ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, può essere assistito dalla nomina di un commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., qualora l’amministrazione sia rimasta inerte oltre il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, per le annualità oggetto di ricorso.
Con ordinanza, il Collegio aveva rilevato il difetto di valida procura speciale alle liti, in quanto quella depositata era priva dei requisiti previsti dal c.p.a. Successivamente, la ricorrente depositava un nuovo mandato, che il Tribunale riteneva di ammettere in considerazione della data di rilascio della procura originaria, anteriore alla pronuncia delle Sezioni Unite che aveva statuito l’insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affrontato la questione della validità della procura, ritenendo di poter ammettere il nuovo mandato in quanto la procura originaria era stata rilasciata prima del deposito della sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 2026. Il Collegio ha così applicato un principio di tempestività, evitando di applicare retroattivamente il nuovo orientamento giurisprudenziale.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Tribunale ha constatato l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente e l’accredito della somma corrispondente.
Il Tribunale ha inoltre disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, che avrebbe dovuto provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Accogliendo la richiesta di parte, il Tribunale ha infine fissato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura di euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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