Fondo incentivante dirigenti: valutazione discrezionale e fascia intermedia (TAR Lazio n. 3033 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di fondo incentivante dei dirigenti, l’attribuzione della fascia più elevata presuppone che il dirigente si sia contraddistinto in modo “ottimo” nell’apporto fornito alle altre attività istituzionali dell’Autorità, attraverso lo svolgimento di incarichi particolarmente significativi o difficoltosi riferibili ad altri Servizi o Dipartimenti. Non integra tale condizione di eccellenza il supporto prestato per soddisfare esigenze personali di colleghi, quale l’accesso agli atti o l’assistenza in un procedimento disciplinare. In sede di riedizione del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale, l’Amministrazione deve riesaminare tutte le circostanze rilevanti, ma conserva la propria discrezionalità nell’apprezzare l’effettivo apporto collaborativo, con la conseguenza che è immune da censure la determinazione che, pur valorizzando il profilo del raggiungimento degli obiettivi, collochi il dirigente nella fascia intermedia.
Il Fatto
Il ricorrente, già dirigente dell’IVASS, impugnava la delibera con cui il Consiglio dell’Istituto, il 28 gennaio 2025, gli aveva assegnato il fondo incentivante per l’anno 2011 nel livello intermedio. In precedenza, con provvedimento del 30 luglio 2012, gli era stato riconosciuto il livello minimo, e tale provvedimento era stato annullato dalla sentenza di questo Tribunale n. 8443 del 2023, che aveva ritenuto non corretta la motivazione fondata unicamente sull’assistenza prestata ad alcuni colleghi.
Con un unico motivo, il ricorrente contestava la nuova determinazione, sostenendo che essa confliggesse con le risultanze istruttorie del 2012 come interpretate dal giudice e che la scheda valutativa contenesse indicatori di una proficua collaborazione ulteriore rispetto ai compiti istituzionali, tali da giustificare il livello più elevato del fondo. L’IVASS si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina del fondo incentivante, istituito dal Consiglio dell’ISVAP nel 2008, articolato per il 2011 in tre livelli. L’assegnazione premiava il raggiungimento degli obiettivi assegnati e l’apporto collaborativo alle altre attività istituzionali dell’Autorità: la fascia inferiore spettava a chi avesse conseguito un risultato “apprezzabile”, quella intermedia a chi avesse ottenuto un “buon” risultato, e solo a chi avesse perseguito entrambi gli obiettivi in maniera “ottimale” poteva essere attribuita la fascia più elevata.
La sentenza di questo TAR n. 8443 del 2023, annullando il giudizio negativo, aveva chiarito che la valutazione dell’apporto collaborativo non poteva basarsi soltanto sull’assistenza prestata ad alcuni colleghi, rimanendo impregiudicato il potere dell’Istituto di rideterminarsi in ragione della natura spiccatamente discrezionale dell’attività amministrativa. L’Amministrazione, con la delibera impugnata, ha quindi riconosciuto la fascia intermedia, motivando sul fatto che, se rispetto al raggiungimento degli obiettivi emergeva una valutazione massima, quanto alla collaborazione alle altre attività non risultava alcuno specifico apporto del dirigente, come confermato dalla mancata valorizzazione del corrispettivo “box” della scheda e dall’assenza nel fascicolo personale di incarichi o documentazione utili.
Il Collegio ritiene il giudizio dell’Istituto immune dalle censure prospettate. Le attività svolte dal ricorrente, che in precedenza avevano ingiustamente condotto a una penalizzazione, non assurgono a voci significative per dimostrare un apporto collaborativo “ottimo” nelle altre attività istituzionali. Esse si sono concretizzate nel supporto per soddisfare esigenze manifestate da alcuni colleghi e non sono assimilabili allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Istituto. Tale supporto, se non costituisce elemento di disvalore nella complessiva condotta, non rappresenta un’attività funzionale al raggiungimento degli obiettivi dell’ente, né un compito qualificato differenziato rispetto a quelli perseguiti nel Servizio di appartenenza.
Il giudizio di “ottimo” presuppone che il dirigente si sia particolarmente contraddistinto nell’apporto dato ad altri Servizi o Dipartimenti, ad esempio attraverso il proficuo svolgimento di incarichi particolarmente significativi o difficoltosi. Poiché dalle schede valutative non risulta alcun elemento riconducibile a tale condizione di eccellenza, la pretesa di ottenere la fascia più alta non può trovare accoglimento. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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