Conversione permesso soggiorno cure mediche solo se titolo valido (C.G.A.R.S. n. 400 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina transitoria di cui all’art. 7, comma 2, del d.l. n. 20 del 2023, nel prevedere che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente, si riferisce all’istanza di conversione del permesso di soggiorno per cure mediche e non alla sola domanda di rilascio del titolo. La conversione è pertanto inibita ove la relativa istanza sia stata presentata dopo il 10 marzo 2023. In ogni caso, l’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20 del 2023 riconosce la facoltà di rinnovo e di conversione dei soli titoli di soggiorno in corso di validità, con la conseguenza che il permesso scaduto non è suscettibile di conversione. La declaratoria di manifesta infondatezza del ricorso di primo grado, fondata sul contrasto delle doglianze con previsioni legislative univoche, legittima la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il Fatto

L’odierno appellante aveva proposto ricorso avverso il provvedimento del Questore di Palermo con cui era stata negata la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il diniego si fondava sulla novella recata dall’art. 19, comma 2, lett. d-bis), del d. lgs. n. 286 del 1998, introdotta dal d.l. n. 20 del 2023.

Il TAR Sicilia, Sezione Terza, aveva respinto il ricorso. L’appellante ha impugnato la sentenza, deducendo l’erronea applicazione della norma transitoria e la violazione del diritto di difesa dei non abbienti, per la negata ammissione al patrocinio statale in conseguenza della declaratoria di manifesta infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’appello rilevando la manifesta infondatezza del gravame. Il primo motivo muoveva dalla tesi secondo cui la norma transitoria riguarderebbe la sola domanda di rilascio del permesso per cure mediche, non l’istanza di conversione. Poiché nel caso di specie la domanda di rilascio era anteriore all’entrata in vigore del decreto, l’appellante riteneva superato ogni ostacolo.

La Corte ha disatteso questa lettura. Il comma 2 dell’art. 7 del d.l. n. 20 del 2023, disponendo che per le istanze presentate fino all’entrata in vigore del decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente, non lascia margini interpretativi: la disciplina previgente opera soltanto se lo straniero abbia presentato l’istanza di conversione prima del 10 marzo 2023. Il Collegio ha richiamato sul punto la precedente ordinanza cautelare n. 46 del 2024 della stessa Sezione.

Il rigetto trova un secondo e autonomo fondamento. Anche aderendo alla tesi dell’appellante, la conversione non sarebbe stata comunque conseguibile, perché al momento della domanda il titolo di soggiorno era già scaduto. L’art. 7, comma 3, del d.l. n. 20 del 2023 riconosce la facoltà di rinnovo e conversione dei soli titoli in corso di validità. La richiesta di rinnovo era stata presentata quando il permesso da rinnovare era già scaduto.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto la declaratoria di manifesta infondatezza in linea con la ordinanza cautelare n. 46 del 2024 e immune dai vizi denunciati, posto che le doglianze di primo grado si ponevano in contrasto con previsioni legislative specifiche e univoche.

L’appello è stato quindi respinto. Di conseguenza è stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta in via provvisoria, con integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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