Silenzio sulla VIA di impianto fotovoltaico e priorità dei progetti PNIEC (TAR Campania n. 2009 del 28.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale i termini di conclusione sono perentori e il criterio di priorità fondato sul maggiore valore di potenza installata non li deroga. L’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 incide sull’ordine di esame delle pratiche, non sui tempi della loro definizione. L’inerzia della Commissione PNRR-PNIEC integra pertanto silenzio inadempimento e impone l’ordine di provvedere. Nell’accordare il termine, però, il giudice amministrativo deve modulare l’effetto conformativo: la valutazione del progetto non prioritario va anticipata solo entro la quota riservata ai progetti PNIEC non prioritari, senza sopravanzare i progetti già calendarizzati come prioritari.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato il 12 gennaio 2023 l’istanza di VIA per un impianto fotovoltaico da 17,169 MW e le relative opere di connessione, da realizzare in un comune campano. Con nota del 2 marzo 2023 il MASE ha comunicato l’avvio del procedimento, classificando il progetto tra quelli ricompresi nel PNIEC, nella tipologia dell’Allegato I bis alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006.

Dopo la pubblicazione dell’avviso, avvenuta il 6 marzo 2023 e poi, previa integrazione documentale, il 14 settembre 2023, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non ha predisposto lo schema di provvedimento nei termini; di conseguenza né il Ministero della Cultura ha reso il concerto né il MASE ha adottato il provvedimento finale. La società ha quindi agito avverso il silenzio inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità della condotta omissiva, l’ordine di provvedere e la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla scansione procedimentale del Codice dell’ambiente. L’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006 ricollega alla pubblicazione della documentazione l’avvio dell’istruttoria di VIA, mentre l’art. 25, comma 2 bis, fissa i termini: la Commissione PNRR-PNIEC si esprime entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione, predisponendo lo schema; seguono l’adozione del provvedimento finale e il concerto ministeriale.

Sul piano fattuale, la pubblicazione è intervenuta il 6 marzo e il 14 settembre 2023: il termine di 130 giorni è spirato invano. Sussiste dunque in capo al MASE l’obbligo di concludere il procedimento, sia per la puntuale scansione normativa sia perché l’avvio rituale ne implica l’indeclinabilità ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990. La Corte richiama sul punto la perentorietà dei termini nei procedimenti di VIA demandati alla Commissione PNRR-PNIEC (Cons. Stato, sez. IV, n. 9737/2024; n. 9777/2024; n. 3465/2025; n. 6616/2025).

Non regge l’eccezione del MASE, che aveva addotto la calendarizzazione del progetto per il secondo semestre del 2026 e la priorità dei progetti con maggiore potenza. Secondo il Collegio la priorità dell’art. 8, comma 1, è deroga all’ordine di esame, non ai tempi di conclusione: l’amministrazione non può schermare il ritardo dietro la mole dei procedimenti pendenti, trattandosi di questione organizzativa interna. Il Collegio non aderisce all’orientamento minoritario (TAR Basilicata n. 338/2024; n. 381/2024; n. 507/2024) e richiama la giurisprudenza prevalente (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3707/2024; TAR Lazio, sez. III, n. 12670/2024; TAR Sardegna n. 709/2024). L’art. 8, comma 1 ter, introdotto dal d.l. n. 153/2024, conferma che il criterio di priorità non pregiudica i termini della valutazione ambientale.

La domanda ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è accolta e il MASE è condannato a predisporre lo schema di VIA entro 90 giorni. Tuttavia il Collegio modula l’effetto conformativo, seguendo Cons. Stato, sez. IV, n. 6503/2025: l’accoglimento non può frustrare il criterio di priorità né il riparto delle quote. Il prelievo del procedimento avviene quindi nei limiti della quota, non inferiore a 2/5, riservata ai progetti PNIEC non prioritari, senza incidere sui progetti prioritari. Nominato Commissario ad acta il Capo del Dipartimento Unità di Missione per il PNRR; spese integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *