Cessata la materia del contendere per sopravvenuto riscontro dell’istanza di accesso (TAR Campania n. 4971 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando l’amministrazione, nel corso del giudizio, riscontra l’istanza di accesso agli atti, avendo l’istante conseguito l’utilità sostanziale richiesta con il ricorso avverso il silenzio-diniego. Il sopravvenuto riscontro dell’amministrazione, con la messa a disposizione dei documenti, comporta l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite quando la peculiarità della fattispecie la giustifichi. L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in tale contesto, resta separatamente definita con ordinanza del collegio.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso contro il silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata al Comune, volta ad ottenere l’ostensione di ogni atto o provvedimento amministrativo riguardante un immobile e di ogni atto di natura repressiva per le opere abusive segnalate. Nel giudizio si costituiva il Comune, depositando una nota di riscontro contenente l’invito al ritiro di due pratiche edilizie e la trasmissione della relazione di sopralluogo, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che, a fronte del riscontro documentale intervenuto, la ricorrente aveva dichiarato all’udienza camerale di concordare sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la rifusione delle spese. Il Collegio ritiene che la concorde dichiarazione delle parti legittimi la declaratoria di cessazione, avendo l’istante conseguito l’utilità sostanziale richiesta con il riscontro dell’istanza di accesso.
Quanto alle spese, il Tribunale ne dispone la compensazione, tenuto conto della peculiarità della fattispecie. Sul punto, la decisione non segue il criterio della soccombenza virtuale ma valorizza le caratteristiche specifiche del caso, riconoscendo la natura non ordinaria della controversia in materia di accesso documentale.
In relazione alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio si riserva di decidere all’esito di apposita udienza camerale, onerando la ricorrente di depositare la documentazione reddituale per la verifica dei presupposti. La decisione definitiva sulla domanda di accesso resta, pertanto, assorbita dalla cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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