Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia del ricorrente (TAR Lombardia n. 3798 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, ove la parte ricorrente, compulsata da un’ordinanza istruttoria o da una comunicazione di cortesia a dichiarare la permanenza del proprio interesse ad agire, resti inerte, il giudice può dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, traendo elementi decisivi dal comportamento processuale della parte che manifesti implicitamente, ma in modo inequivoco, il suo attuale disinteresse alla decisione della controversia. Tale regola trova applicazione anche quando l’inerzia si protragga nonostante l’espresso avvertimento che, in mancanza di riscontro, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm..
Il Fatto
I genitori di un minore, a cui era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico di livello 3, impugnavano gli atti con cui, per l’anno scolastico 2024/2025, era stato assegnato al figlio un numero di ore di sostegno e di assistenza specialistica ritenuto insufficiente rispetto alle richieste formulate dal G.L.O., chiedendo l’accertamento del diritto alla copertura totale dell’orario di frequenza scolastica. Il ricorso era stato respinto in sede cautelare, rilevandosi che il minore aveva sospeso la frequenza.
Con successiva ordinanza istruttoria, il Tribunale chiedeva alle parti di precisare se permanesse l’interesse alla decisione nel merito, aggiornando la situazione relativa alla vicenda, con l’espresso avvertimento che, in caso di mancato adempimento, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile. La parte ricorrente non forniva riscontro, mentre l’Amministrazione confermava che l’alunno aveva interrotto la frequenza e che i genitori non avevano presentato domanda di iscrizione per l’anno successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro processuale, evidenziando che la parte ricorrente, dopo l’ordinanza istruttoria, era stata nuovamente informata della fissazione del ricorso alla camera di consiglio, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., “ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione”, con reiterazione dell’avvertimento circa la possibile declaratoria di improcedibilità.
Il Tribunale ha quindi richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il comportamento processuale della parte che, compulsata a dichiarare la permanenza del proprio interesse, rimanga inerte, manifesta implicitamente ma in modo inequivoco il proprio disinteresse alla decisione. Tale comportamento, ha precisato il Collegio, costituisce elemento decisivo che legittima il giudice a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm..
Nella specie, la parte ricorrente non aveva depositato memorie né era comparsa alla camera di consiglio, nonostante fosse stata posta in condizione di manifestare un eventuale interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Collegio ha pertanto dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia e del complessivo andamento del giudizio.
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Nota della Redazione
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